Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48507 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48507 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MARTINO MARIA FRANCESCA N. IL 02/02/1969
DI MARTINO LUDOVICA N. IL 01/11/1975
avverso l’ordinanza n. 98/2012 TRIB. LIBERTA’ di TRANI, del
17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
19kre/sentite le conclusioni del PG Dott.

e

s&

e,t_

fr

€4.44-2

t.e
DEPOSE.’
IL

Uditi difensor Avv.; 1,1″…..44-77 z_ F«.-1 ca
t:A.4

LERIA

DC ?:313

pz”.

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Trani, con decreto del 6/12/2012, disponeva il
sequestro preventivo di diversi impianti di produzione di energia elettrica
tramite conversione fotovoltaica, tra i quali uno in proprietà a Maria
Francesca Di Martino e Ludovica Di Martino, rappresentanti legali della
sorelle Di Martino s.a.s.”, società proprietaria di uno dei tre impianti
realizzati in C.da Santa Perpetua, in Comune di Trani, oltre che dei terreni
ove sono stati realizzati gli impianti della Circus Energy s.r.l. e della Poa
Solar s.r.l..
Le prevenute risultano indagate in ordine ai seguenti reati:
-110 cod.pen., 44 lett. b), in relazione all’art. 12, co. 3, d.lvo 387/83; 44
lett. c) d.P.R. 380/01, in relazione all’art. 30, stesso decreto, perché, con
altri, concorrevano nella realizzazione, in C.da Santa Perpetua di tre
impianti contigui di produzione di energia elettrica tramite conversione
fotovoltaica di potenza nominale complessiva di 3 MW, seguendo la
disciplina della Dia, ex artt. 22 e 23, d.P.R. 380/01, in difetto della
Autorizzazione Unica Regionale, ciò facendo a mezzo di una artificiosa
suddivisione di un unico Parco/Impianto fotovoltaico ( di potenza pari a
circa 3 MW) nei tre impianti contigui suddetti di potenza di poco inferiore
a 1 MW, formalmente intestati a tre società, ma riconducibili alla
medesima proprietà e, comunque, ad un unico centro di interessi;

“Aziende Agricole Di Martino — De Luca Di Roseto Tupputi Schinosa delle

-81 cpv, 110 e 640 bis cod.pen., perché nelle qualità descritte,
concorrevano all’artificioso frazionamento del Parco fotovoltaico
predetto in distinti impianti, così da eludere la complessa procedura
prevista per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale e,
conseguentemente, per beneficiare degli incentivi economici statali,
previsti dal c.d. Conto Energia nella misura riservata agli impianti di
potenza inferiore a 1 MW.

I

1-

La difesa delle Di Martino ha proposto ricorso per cassazione, con i
seguenti motivi:
-violazione di legge; insussistenza degli elementi concretizzanti il reato di
lottizzazione abusiva, in quanto, nel caso di specie, la irrisorietà degli
interventi, posti in essere per la messa in opera degli impianti, realizzati
ipotizzato, anche perché non può sostenersi che il frazionamento in due
parti di un unico fondo, per l’allocazione di piccoli impianti di produzione,
configuri una trasformazione urbanistica o edilizia del terreno; peraltro
tutto il terreno in questione è rimasto in proprietà alle Di Martino, in
quanto a favore delle società destinatarie delle ulteriori due Dia è stato
trasferito il diritto di superficie sulle rispettive quote fondiarie; peraltro, la
installazione a terra, su fondo agricolo, di pannelli fotovoltaici non rientra
tra gli interventi previsti dall’art. 10, d.P.R. 380/01, con la conseguenza
che è da ritenere applicabile il regime di cui all’art. 22, citato decreto, non
sussistendo alcun vincolo, né comunale, né regionale, né statale, come
rilevato in memoria difensiva ritualmente depositata in sede di riesame,
della quale il Tribunale non ha tenuto conto alcuno.
-insussistenza del periculum in mora e vizio di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

nelle limitrofe tre zone di terreno, non può determinare il reato

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, nel rigettare l’istanza di riesame,
avanzata nell’interesse delle Di Martino.
In via preliminare va evidenziata nella specie la sussistenza del fumus del
reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, come ritenuto dal decidente.

a

Rilevasi in proposito che alla autorizzazione unica, prescritta dal d.lvo
387/03 e dal d.Lvo 28/11, deve riconoscersi carattere omnicomprensivo
esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione e alla attivazione degli
impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili.
Essa, avendo come contenuto imprescrindibile anche la verifica della
costruire e ad esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato
ed è sostitutiva del permesso di costruire. Spetta, infatti, al Comune,
nell’ambito della conferenza dei servizi che precede il rilascio, fare valere
il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica
dell’impianto ed alla sua conformità edilizia ( Cons. Stato, sez. V, 26/2/10,
n. 1139).
Il regime sanzionatorio penale, pertanto, nei casi di mancanza della
autorizzazione unica in oggetto, imposta dalla legge statale, resta quello
di cui toall’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01.
Ne deriva che sicuramente legittimo deve considerarsi il disposto
sequestro preventivo in relazione a tale reato.
Quanto al primo motivo di annullamento si ritiene opportuno procedere
alle seguenti osservazioni.
A norma dell’art. 30, co. 1, d.P.R. 380/01 si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio:
-quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica o edilizia dei terreni stessi, in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi
statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione;
-nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del

3

compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, costituisce titolo a

terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione
ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte Suprema, il

-in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di
un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria, adeguata
alle caratteristiche dell’intervenuto di nuova realizzazione;
-ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in
contrasto con la destinazione programmata del piano comunale.
Nei casi in cui agisca sul territorio una attività finalizzata ed idonea a
snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni
riferimento all’incidenza del nuovo insediamento sullo stato di
urbanizzazione esistente.
Detti principi vanno applicati alla vicenda in esame, nella valutazione della
quale deve tenersi conto che:
-ai sensi dell’art. 12, co. 7, d.Lvo 387/03, “gli impianti di produzione di
energia elettrica, di cui all’art. 2, co. 1, lettere a) e b), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di
sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di
cui alla L. 57/01, articoli 7 e 8, nonché dell’art. 14, d.Lvo 228/01”.

reato di lottizzazione abusiva può configurarsi:

Il D.M. 10 settembre 2010, del Ministero dello Sviluppo Economico, al
punto 15.1, ha previsto che “ove occorra, l’autorizzazione unica
costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti
possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici, nel qual caso la autorizzazione unica non dispone la variante
dello strumento urbanistico. Nell’ubicazione degli impianti in tali zone si
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del
patrimonio culturale e del paesaggio di cui alla legge 5 marzo 2011, n. 57,
artt. 7 e 8, nonché del d.Lvo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 …”.
Nel caso di specie, dunque, non siamo diA fronte ad interventi ad evidenza
contrastanti con la “zonizzazione” del territorio comunale.
Il frazionamento dell’ampio comprensorio agricolo, di proprietà delle Di
Martino, è avvenuto in porzioni di fondo, le cui dimensioni non risultano
essere incompatibili con la destinazione di zona, così da potere ritenere,
già ai sensi del d.Lvo 387/03, che la installazione degli impianti in quella
zona non comportasse la necessità di variarne la destinazione
programmata.
Attraverso l’espediente della utilizzazione della DIA, però, è stata
sottratta alla amministrazione comunale la valutazione dei parametri di
cui deve necessariamente tenersi conto per una adeguata ubicazione
dell’impianto complessivo in territorio agrario ( Cass. 20/3/2012, n.
38733).
Ciò comporta un evidente periculum in mora a fronte del rischio di
distorsioni degenerative da una crescita senza regole del fotovoltaico,
stante la necessità di proteggere, comunque, il terreno agricolo dalle
speculazioni industriali e di evitarne una imponente erosione.

dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore

Allo stato, però, in relazione alle circostanze emergenti dal
provvedimento impugnato, non è possibile valutare se si sia prodotta una
violazione delle prescrizioni riferite alle aree agricole dagli strumenti
urbanistici vigenti o adottati nel territorio del Comune di Trani, tali da
snaturarne sostanzialmente la programmazione.

cautelari.
E’, infatti, indiscutibile il fumus del reato di costruzione abusiva, stante la
carenza del titolo abilitativo prescritto dalla legge, nonchè il periculum di
compromissione del terreno agricolo interessato e di quello circostante,
discendente dalla messa in attività di un impianto non assoggettato alla
verifica del rispetto degli aspetti urbanistici e alle ulteriori necessarie
verifiche di compatibilità con l’ambiente, con le colture e la tradizione
agroalimentare locali, nonché con il paesaggio rurale ( Cass. sent.
38733/12, citata ).
Peraltro, la sottrazione dell’impianto, il cui esercizio è soggetto ad
autorizzazione, al controllo delle amministrazioni competenti ad
accertare la sua compatibilità con l’assetto del territorio e il rispetto delle
altre condizioni previste ex lege, determinerebbe la protrazione della
lesione dell’interesse protetto dalla norma e giustifica di per sé il
mantenimento della misura cautelare reale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7/11/2013.

L’ordinanza va confermata in punto di sussistenza delle esigenze

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA