Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48506 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48506 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUNZIATA ANTONIO N. IL 28/06/1968
avverso l’ordinanza n. 100/2012 TRIB. LIBERTA’ di TRANI, del
17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lyAtZ/sentite le conclusioni del PG Dott.
dt
44J-3 ik-C. te.#7.

DEPOSITATA N

CELLERIA
7r13

CA C

L

Uditi difensor Avv.; III

— /2-L-1.*eso ifee

~4

LIFR

al*

fdh

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Trani, con decreto del 6/12/2012, ha disposto
il sequestro preventivo degli impianti di produzione di energia elettrica,
tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale complessiva di
circa 3 MW, siti in Contrada Santa Perpetua, in proprietà alla Poa Solar
Nunziata; nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente, ex art. 321 co. 2 cod.proc.pen., delle somme di denaro nella
disponibilità del predetto Nunziata e delle società citate.
Vengono contestati all’indagato i reati seguenti reati:
-artt. 110 cod.pen., 44 lett. b) d.P.R. 380/01 in relazione all’art. 12, co. 3,
d.Lvo 387/03; 44 lett. c), del citato decreto in relazione all’art. 30, perché,
in concorso con altri, nella qualità enucleata, concorreva alla realizzazione
in C.da Santa Perpetua del Comune di Trani di n. 3 impianti contigui di
produzione di energia elettrica, tramite conversione fotovoltaica, di
potenza nominale complessiva di 3 MW, seguendo la disciplina della DIA,
ex artt. 22 e 23, d.P.R. 380/01, in difetto della prescritta Autorizzazione
Unica Regionale, ciò facendo allo scopo di eludere la procedura prevista
per il rilascio della predetta Autorizzazione, attraverso una artificiosa
suddivisione di un unico impianto Parco fotovoltaico ( di potenza pari a
circa 3 MW ) nei tre impianti, ciascuno di potenza di poco inferiore a 1

MW. Detti impianti risultano intestati formalmente alle tre società

anzidette, ma sono riconducibili alla medesima proprietà o, comunque,

s.r.l. e alla Circus Energy s.r.I., di cui è legale rappresentante Antonio

ad un unico centro di interessi. Peraltro con l’attività di frazionamento
edificatorio, il Nunziata volontariamente determinava una trasformazione
edilizia dei terreni interessati agli interventi, in violazione delle
prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici vigenti, adottati e
comunque stabiliti da leggi statali e regionali;
-81 cpv, 110, 640 bis cod.pen, perché in concorso con altri, nella descritta
qualità, dava corso all’artificioso frazionamento del Parco fotovoltaico,
/(

ubicato nel sito predetto, in distinti impianti tra di loro contigui, di
potenza di poco inferiore a 1 MW ciascuno, così da beneficiare degli
incentivi economici statali previsti dal c.d. Conto Energia, nella misura
riservata agli impianti di potenza inferiore proprio a 1 MW;
– artt. 483-61 n. 2, perché, nella qualità di legale rappresentante delle
realizzazione degli impianti fotovoltaici erano stati ultimati in data
antecedente a quella reale.
Il Tribunale di Trani, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame
interposta nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 17/5/2013, ha
rigettato il gravame.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Nunziata, con i seguenti
motivi:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione
di cui al capo A), per insussistenza del reato: il Tribunale ha erroneamente
ritenuto la necessità del permesso dell’Autorizzazione regionale per
procedere alla realizzazione dell’impianto in questione, stante la
dichiarazione di incostituzionalità delle leggi regionali n. 1/08 e n. 31/08,
intervenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 26/3/2010,
non considerando che, proprio a seguito della citata declaratoria di
incostituzionalità, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato il
decreto 105/2010, convertito in L. 129/10, denominato SalvaDia, con cui
erano fatti salvi gli effetti delle denunce di inizio attività avviate con leggi
regionali recanti soglie superiori a quelle indicate dalla norma nazionale, a
patto che gli impianti fotovoltaici entrassero in esercizio entro il
16/1/2012. Di tal chè, è evidente che una norma nazionale ha mantenuto
validi gli effetti dei titoli abilitativi degli impianti de quibus.
-violazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv, 110 e 640 bis
cod.pen., rilevata la insussistenza del fumus del fatto-reato da porre alla

z___

indicate società, attestava falsamente all’UTC di Trani che i lavori di

base del provvedimento cautelare, visto che il Nunziata ha assunto il
ruolo di amministratore delle due società indicate solo allorquando l’iter
amministrativo, relativo alle concessioni dei titoli abilitativi, era
completato. Infatti, solo nell’anno 2011 le dette società hanno acquisito
la titolarità dei parchi fotovoltaici.

Il ricorso è infondato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal Tribunale, è da ritenere
logica e corretta e, pertanto, il rigetto della istanza di riesame si palesa
del tutto giustificato.
Per quanto attiene al primo motivo di annullamento, il richiamo alla legge
Salva Dia è inconferente nella specie.
Infatti, come la stessa difesa del prevenuto sottolinea, la norma in
questione sana ( o salva ) gli interventi eseguiti tramite Dia, precedenti
alla pronuncia di incostituzionalità della normativa regionale, a condizione
che “gli impianti siano entrati in funzione in data antecedente al
16/1/2011”.
Orbene, come emerso dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di
Finanza, puntualmente richiamati dal decidente, il via alla attività dei detti
impianti risulta fissato temporalmente al 17/8/2011 ( per Circus Energy );
. .

e al 26/8/2011 ( per Poa Solar ), come, peraltro, dichiarato dallo stesso
Nunziata in atti trasmessi al GSE.
Ne consegue che il motivo di annullamento va ritenuto totalmente
destituito di fondamento.
Del pari priva di pregio si palesa la seconda censura, con la quale si
evidenzia la impossibilità di potere ipotizzare che il prevenuto possa
essere ritenuto concorrente nel reato ex 640 bis cod.pen., visto che

CONSIDERATO IN DIRITTO

all’epoca dei fatti lo stesso non ricopriva nessuna carica all’interno delle
società Circus e Poa.
Sul punto rilevasi che l’indagato, sin dal 25/6/2008, ha rivestito la carica di
amministratore della Asa Energy LTD & CO. KG, impresa esecutrice dei
società di cui, poi, è stato nominato amministratore ( in data 5/7/11 della
Circus, e in data 6/5/11 della Poa ).
Di tal chè il suo coinvolgimento in tutte le attività illecite, contestate ex
art. 110 cod.pen., risulta ampiamente e logicamente argomentato nella
impugnata ordinanza, evidenziando, inoltre, che per l’anno 2012 il
Gestore dei Servizi Energetici ha erogato incentivi statali non dovuti alle
indicate società, rispettivamente, pari a euro 351.813,26 in favore della
prima, ed euro 294.398,52, in favore della seconda.
Va da ultimo rilevata la chiara ripercussione della violazione urbanistica
sulla regolarità delle procedure di riconoscimento degli incentivi, essendo
l’artificio servito a tale fine e non avendo il richiedente alcuna
legittimazione alla relativa percezione in forza delle distonie
amministrative, adeguatamente stagliate nel provvedimento impugnato.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta

al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7/11/2013.

il ricorso e condanna il ricorrente

lavori per la realizzazione degli impianti di proprietà delle due predette

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA