Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48506 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48506 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONETTI DAVIDE N. IL 23/06/1984
avverso la sentenza n. 2657/2013 CORIE APPELLO di BARI, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
19774/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato LEONETTI Davide ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Bari che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trani in data
3.4.2013, appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giacomo Paoloni
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi della
fattispecie contestata e della insussistenza di ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..
Il ricorso si rivela inammissibile perché palesemente generica rispetto alla motivazione resa
dalla sentenza impugnata con la quale non si confronta in alcun modo.