Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48505 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48505 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Vigevano
avverso l’ordinanza del 13.5.2013
del Tribunale di Pavia
nei confronti di
1) Basso Sergio

nato il 30.6.1966

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 07/11/2013

1. Con ordinanza in data 13.5.2013 il Tribunale di Pavia annullava il decreto sequestro preventivo, erriesso dal GIP
del Tribunale di Vigevano in data 12.42)13, averte ad oggetto i beni dell’indagato Basso Sergio ed i beni della
SIAP s.n.c, ordinandone la restituzione.
Premetteva il Tribunale che il decreto di sequestro era stato emesso, ipotimndosi l’esistenza di una associazione
per delinquere transnazionale, finalizzata alla frode in corrmerdo di vino ed alla evasione delle accise gravarti in
Gran Brelagna calcolate complessivamente in aro 6.836.810,5, e che, canpetara al Tribunale del riesare valutare,
mila base degli atti e delle deckzioni delle parti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti in relazione ai
presupposti di legittimità della misura cautelare.
Tanto pnamemo, rilevava il Tribunale, in ordine al reato di cui all’art.43 D.Lvo 504/95, che la norrretiva del D.Lvo
in questione fa riferimento ad imposte sulla produzione e sui consumi al alle relative sanzioni con esdusivo
riferimenti ad imposteeskjibil i dallo Stato Italiano (arresi ricava, in particolare, dal disposto degli artt2, 10, 10itis
e 101er, 3 co.4).
Nel aso di specie, invece, emergeva, padficamente, che non si trattava di evasione di accisa dovuta allo Stato italiano,
ma eventairele ad altro Stato.
Non essEndovi alcuna evasione di tributi dovuti allo Stato italiano, non era configurabile il reato ipotizzato di cui
all’art.43 cit; né era possibile parlare di reato cm -messo all’estero presupponendo anche tale ipotesi ~ione di
accisa dovuta allo Stato italiano.
L’impossibilità di configurare il reato in questione si ripercuoteva anche sulla individuazione e quantificazione del
profitto del reato associativo, pur volendosi dare per armessa una evasione dell’accisa britannica (peraltro la
deteiminazione era stata effettuata da un responsabile del Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia di
Alessandria Me non aveva alcuna odmpeterza neppure i astratto in proposito).
Il decreto di sequestro era quindi privo di motivazione nella parte in cui faceva propria tale quantificazione; sicd -iè in
rrencanza di determinazione del profitto del reato associativo, non era possibile individuare l’equivalerle cui ancorare
il.
Tali considerazioni erano assorbenti in ordine all’accertemento della consapevole partecipazione dei soggetti
indagati al reato associativo.
2. Ricorre per cessazione il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, denunciando, con il primo motivo, l’inosservanza
et erronea applicazione dell ‘art.43 D.L504/95 con riferimento ad knposte di fabbricazione dovute nel Regno Unito.
La nonna sanziona chiunque sottrae all’accertamelo dell’accisa alcool e bevande alcooliche, ma non specifica se
tale accertamento debba riferirsi allo Stato italiano e non a qualunque altro Stato ccmunitario. In tal senso si è
pronunciata in un G393 analogo la Cessazione (sal n.2518 del 253.1999).
Con il secondo motivo denuncia l’inosservann e/O erronea applicazione della legge penale, con rifertnento alla
mancata individuazione del profitto del reato associativo.
Il Tribunale omette di considerare che, anche si dovesse ritenere insussisterte il reato finanziario, il profitto poteva
derivare all’associazione dagli altri illeciti penali ipotizzati (plurini reati di frode in corrmendo e di evasione
dell’iva) nel procedinento e dei consewmti consisterti profitti illeciti.
Con il terzo motivo denuncia l’inosservanza ero erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’impossibilità di quantificare o alla rita-iuta erronea quantificazione del profitto del reato assodativo.

RITENUTO IN FATTO

3. Con ~aria, depositata il 14.102313, il difersore dell’indagato eccepisce l’ina -rmissibilità del ricorso del P.M.
per carenza di legittimazione. Come affermato reiteratamerite dalla Suprena Corte, legittimato a proporre ricorso
arso i provvedimenti del Tribunale del rieserre in materia cautelare reale è solo il P.M. presso quel Tribunale.
I motivi di ricorso sono peraltro infondati o ina -rrnissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del P.M. è ina-rrnissibile per carenza di legitti-naziore.
2. Il provvedimento impugnato è stato ernesio dal Tribunale del riesarre di Pavia, mertre a ricorrere per cessazione è
il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, che aveva fatto richiesta al GIP di applicazione della misura cautelare reale
(poi parzialmerte emuliate al Tribunale).

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P. Q. M.
Dichiara inerrmbile il ricorso del P.M.
‘Così deciso in Rana il 7.112013

3. Ai sensi dell’art. 311 ccrrma 1 c.p.p. (nei testo introdotto dall’art.3 del D.L. 23.10.1996 n.553, convertito con
modifiche nella L23.121996 n.652), contro le decisioni ernestm a norma degli artt 309 e 310 cp.p. possono
propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale del riesare e quello, m diverso, che ha
chiesto l’applicazione della misura.
Per le misure cautelari reali, invece, l’art.325 cpprevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt.322 bis e
324 possano proporre ricorso per ~ione, il pubblico ministero, l’rnputato ed il SUO difensore.
Sicchè, come ribadito costantemente da questa Corte, “è inannissibile, per difetbo di legittinazione, il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del rieserre proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto
l’applicazione della misura cautelare reale, in quanto legittimato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale
distrettiale è solo il Procuratore della Repubblica presso questulti -no” (cfr. Cass.pen. SEZ. 3 n.25822 del 25.62)10,
che richiana la giurisprudenza preozdente, nonché, più di recente, Cass. S. 3 n47142 del 7.112012).

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