Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48504 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48504 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Vigevano
avverso l’ordinanza del 6.5.2013
del Tribunale di Pavia
nei confronti di
1) Baiguini Mauro

nato il 26.2.1956

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. Giuseppe Profeta in sost. avv. Gian
Luigi Bezzi,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 07/11/2013

1. Con ordinanza in data 6.52)13 il Tribunale di Pavia annullava il decreto 92questro preventivo, emesso dal GIP
del Tribunale di Vigevano in data 12.42013, avente ad oggetto i beni personali dell’indagato Baiguini Mauro, dei
quali ordinava la restituzione a I I ‘avente diritto.
Premetteva il Tribunale d’e il decreto di ~sto era stato EMESSO, ipoti2zandosi l’esistenza di una asociazione
per delinquere transnazionale, finalizzata alla frode in carmercio di vino ed alla evasione delle accise gravanb in
Gran Bretagna calcolate complessivanente in euro 6.836.810,5, e che, competeva al Tribunale del riesarevalutare,
sulla base degli atti e delle deduzioni delle parti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti in relazione ai
presupposti di legittimità della misura cautelare.
Tanto premesso, rilevava il Tribunale, in ordine al reati di cui all’art.43 D.Lvo 50495, de la normativa del D.Lvo
in questione fa riferirnerto ad imposte sulla produzione e sui constmi ed alle relative sanzioni con esclusivo
riferinato ad imposte esigibi I i dallo Stato Italiano (arnesi ricava, in particolare, dal disposto degli artt2, 10, 10mbis
e 10 ter, 3 co.4).
Nel caso di specie, invem, eTengeva, padficairerle, che non si trattava di evasione di accisa datala allo Stato italiano,
rre eventrahlente ad altro Stato.
Non essendovi alcuna evasione di tributi dovuti allo Stato italiano, non era configurabile il reato ipotizzato di cui
al I ‘a rt43 cit; né era possibile parlare di reato commesso a I I ‘estero presupponenio anche tale ipotesi I ‘evasione di
accisa dovuta allo Stato italiano.
L’impossibilità di configurare il reato in questione si ripercuoteva anche sulla individuazione e quantificzzione del
profitto del reato associativo, pur volendosi dare per anressa una evasione dell’accisa britannica (peraltro la
determinazione era stata effetimata da un responsabile del Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia di
Alessandria che non aveva alcuna competenza neppure i astratto in proposito).
Il decreto di sequestro era quindi privo di motivazione nella parte in cui faceva propria tale qualificazione; sicchè in
rnancarza di determinazione del profitto del reato assodativo, non era possibile individuare l’equivalente cui ancorare
il sequestro.
Tali considerazioni erano assorbenti in ordine all’accertamento della consapevole partecipazione dei soggetti
indagati al reato associativo.
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, denundando, con il primo motivo, l’inosservarrai
ero erronea applicazione dell’art43 D.L50495 con riferi -relo ad imposte di fabbricazione dovute nel Regno Unito.
La norma sanziona chiunque sottrae all’accertamalo dell’accisa alcool e bevande alcooliche, ma non spedfica se
tale accertando debba riferirsi allo Stato italiano e non a qualunque altro Stato comunitario. In tal senso si è
pronunciata in un caso analogo la Cassazione (sal n.2518 del 25.3.1999).
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza ef0 erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla
mancata individuazione del profitto del reato associativo.
Il Tribunale omette di considerare de, anche se si dovesse ritenere insussistente il reato finanziario, il profitto poteva
derivare all’associazione dagli altri illeciti penali ipotizzati (plurirni reati di frode in corrrnerdo e di evasione
dell’iva) nel procedinento e dei conseguenti consisbarti profitti illeciti.
Con il terzo motivo denuncia l’inosservanza ero erronea applicazione della legge penale con riferimenti
all’impossibilità di quantificare o alla riteruta erronea quantificazione del profitto del reato associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del P.M. è inannissibile per carenza di legittimazione
2. Il prowedimento hpigiato è stato emesso dal Tribunale del riesEme di Pavia, mentre a ricorrere per cassazione è
il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, de aveva fatto richiesta al GIP di applicazione della misura cautelare reale
(poi parziahente annullata al Tribunale).
3. Ai sensi dell’art. 311 carma 1 c.p.p. (nel testo introdotto dall’art3 del DL 23.10.1996 n.553, convertito con
rrodifiche nella L23.12.1996 n.652), contro le decisioni ernestm a norma degli artt 309 e 310 cp.p. possono
propone ricorso per cassazione il pubblico ministero pnen il Tribunale del riesare e quello, se diverso, che ha
chiesto l’applicazione della misura.
Per le misure cautelari reali, invece, l’art.325 cppprevede de contro le ordinanze emesse a norma degli artt.322 bis e
324 possano proporre ricorso per cassaziore, il pubblico ministero, l’imputato ai il suo difensore.

2

RITENUTO IN FATTO

Sicchè, come ribadito costantemente da quesla Corte, “è inarmissibile, per difetto di legittinazione, il ricorso per
cassadone avverso l’ordinanza del Tribunale del riesare proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto
l’applicazione della misura cautelare reale, in quanto legni-nato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale
distrettuale è solo il Procuratore della Repubblica presso quest’ultimo” (dr. Cas.pen. S. 3 n.25882 del 25.62)10,
che richia-na la giurispruder2a preoedente, nonché, più di recite, Cass. Sez. 3 n.47142 del 7.112312).
P. Q. M.

Dichiara inarmissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma 11 7.112)13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA