Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48503 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48503 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Vigevano
avverso l’ordinanza del 6.5.2013
del Tribunale di Pavia
nei confronti di
1) Silva Luca

nato il 26.12.1976

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. Caffù in sost. avv. Andrea Rodolfo
Masera, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 07/11/2013

1. Con ordinanza in data 6.52013 il Tribunale di Pavia annullava il decreti di sequestro prevertivo, Ernisso dal GIP
del Tribunale di Vigevano in data 12.42)13, disposto sui beni personali dell’indagato Silva Luca e ne ordinava la
restituzione al I ‘averle diritto.
Premetteva il Tribunale che il decnalm di sequestro era stato emesso, ipotizzandosi l’esistenza di una assodazione
per delinquere transnazionale, finanziata alla frode in ccrrriertio di vino ed alla ~ione delle accise gravarti in
Gran Bretagna calcolate complessivemerite in euro 6.836.810,5, e che, ccmpeteva al Tribunale del riesarevalutare,
sulla base degli atti e delle deckgioni delle parti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti in relazione ai
presupposti di legittimità della misura cautelare.
Tanto premesso, rilevava il Tribunale, in ordine al reato di cui all’art43 D.Lvo 504/95, che la norrrativa del D.Lvo
in questione fa riferirei -C ad imposte sulla produzione e sui amami ed alle relative sanzioni con esclusivo
rifertnerto ad imposle esigibili dallo Stato Italiano (cure si ricava, in particolare, dal disposb degli arttl, 10, 10 -ribis
e 10 lev, 3 co.4).
Nel caso di specie, ire, errergeva, padfica-mente, che non si trattava di evasione di accisa dovuta allo Stato italiano,
ma everibiahlente ad altro Stato.
Non esaidovi alcuna evasione di tributi dovuti allo Stato italiano, non era configurabile il reato ipotizzato di cui
all’art.43 cit; né era possibile parlare di reato CM-MESSO all’estero presupponendo anche tale ipotesi I ‘ev -asione di
accisa dovuta allo Stato italiano.
L’impossibilità di configurare il reato in questione si ripercuoteva anche sulla individuazione e quantificazione del
profitto del reato associativo, pur volendosi dare per anressa una evasione dell’accisa britannica (peraltro la
detetminazione era stata effettuata da un responsabile del Servizio antisofisticazioni vinicole della Provinda di
Alessandria che non atela alcuna ccmpelzriza neppure i astratto in proposito).
Il decnelp di sequestro era quindi privo di motivazione nella parte in cui faceva propria tale quantificazione; sicchè in
msncanza di determinazione del profitto del reato associativo, non era possibile individuate l’equivalerle cui ancorare
il sequestro.
Tali considerazioni erano assorbenti in ordine all’accerta -nento della consapevole partecipazione dei soggetti
indagati al reato associativo.
SUssistEva, invece, il fu-rus del reato di cui agli artt.56, 516 e 517 c.p., per cui andava manteruip il sequestro
dell’azienda per kroeclire de essa venisse utilizzata per ulteriori condotte illecite.
2. Ricorre per cessazione il P.M. press3 il Tribunale di Vigevano, denundando, con il primo motivo, l’inosservanza
efo erronea applicazione dell’art43 D.L504 495 con riferimento ad imposte di fabbricazione dovute nel Regno Unito.
La norma sanziona chiunque sottrae all’accertamelo dell’accisa alcool e bevande alcooliche, ma non specifica se
tale accertamenti debba riferirsi allo Stato italiano e non a qualunque altro Stato ccmunitario. In tal senso si è
pronunciata in un caso analogo la Cassazione (sez1 n.2518 del 253.1999).
Con il secondo motivo deunda l’inosservanza e/0 erronea applicazione della legge penale, con riferimerto alla
mancata individuazione del profitto del reato associativo.
Il Tribunale omette di considerare che, anche se si dovesse ritenere insussistente il reato finanziario, il profitto poteva
derivare all’associazione dagli altri illeciti penali ipotizzati (plurimi reati di frode in arrmerdo e di evasione
dell’iva) nel procedimento e dei o:inseguenti consisterti profitti illeciti.
Con il terzo motivo denunda l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’impossibilità di quantificare o alla ritenuta erronea quantificazione del profitto del reato assodativo.
3. Con memoria del 21.102:113 il difersore dell’indagato assime, quanto al primo motivo di ricorso, che le
argomentazioni del P.M. sono inconfetenti, risultando corretta l’interpretazione della norma fornita dal Tribunale.
Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art325 cp.p, censurandosi la motivazione del prowedimento
inpugnato
Anche il tETZO MOtiVO è inerrmissibile in quarto vengono censurate le argcmentazioni del Tribunale in ordine alla
quantificazione del pnesurto profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del P.M. è inarrrnissibile per carenza di legittimazione.

2

RITENUTO IN FATTO

3. Ai sensi dell’art. 311 arrma 1 cp.p. (nel testo introdotto dall’art3 del D.L 23.10.1996 n.553, convertito con
modifiche nella L23.12.1996 n.652), contro le decisioni Emesse a norma degli artt 309 e 310 cp.p. possono
proporre ricorso per cessazione il pubblico ministero presso il Tribunale del riesare e quello, se diverso, che ha
chiesto l’applicazione della misure.
Per le misure cautelari reali, invece, l’art325 cpfprevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt322 bis e
324 possano proporre ricorso per cessazione, il pubblico ministero, l’imputato ed il suo difensore.
Sicchè, come ribadito costatErne1e da questa Corte, “è inannissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per
cessazione awerso l’ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal Pubblico Ministero cte ha richiesto
l’applicazione della misura cautelare reale, in quarto legittimalo a ricorrere contro le ordinarne del tribunale
distnatimale è solo il Procuratore della Repubblica presso questultino” (cfr. Cass.pen. S. 3 n.25882 del 25.6.2010,
che richiama la giurisprudenza preoadente, nonché, più di recente, Casa S. 3 n.47142 del 7.11.2012).
P. Q. M.
Dichiara inarrnissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Rare il 7.112013

2. Il prowedinento impugnato è stato ero dal Tribunale del riesane di Pavia, mentre a ricorrere per cassezione è
il P.M. pnesso il Tribunale di Vigevano, cte aveva fatto richiesta al GIP di applicazione della misura cautelare reale
(poi parzialmerte emuliate al Tribunale).

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