Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48503 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48503 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA TORRE PASQUALE N. IL 09/12/1976
avverso la sentenza n. 849/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LATINA, del 16/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

t

19746/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Latina ha applicato a LA TORRE
Pasquale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per due ipotesi di cui all’art.
73 d.p.R. n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato – con
motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendo stata valutata la mancanza
delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. in rapporto a indicati specifici atti di indagine e la
congruità della pena proposta.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

r

Il Presi ente
Giacom Paoloni

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio di motivazione in ordine alla prova del fatto ed alle ragioni della adesione all’accordo tra
le parti nonché alla eventuale sussistenza di ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..

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