Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48502 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48502 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROLLA ALESSANDRO N. IL 23/06/1982
avverso la sentenza n. 320/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

19725/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato ROLLA Alessandro ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Gela
in data 9.1.2013, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato
di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015

Il ricorrente deduce vizio di legge e motivazione in ordine alla destinazione a terzi della
sostanza stupefacente in rapporto alla disponibilità del denaro ed all’assenza di strumenti per il
taglio della sostanza.
Il ricorso si rivela inammissibile perché in fatto rispetto alla corretta motivazione resa dalla
sentenza impugnata in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato, desunta
dal rilevante quantitativo e dal numero di dosi ricavabili, pari a circa venti, e dal numero si
confezioni in cui era suddivisa.

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