Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48501 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48501 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Vigevano
avverso l’ordinanza del 6.5.2013
del Tribunale di Pavia
nei confronti di
1) Fanelli Angelo

nato il 6.8.1957

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. Riccardo Tropea, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 07/11/2013

1. Con ordinanza in data 6.52013 il Tribunale di Pavia confermava il decreto di sequestro preventivo, Emesso dal GIP
del Tribunale di Vigevano in data 12.4.2013, limazdzrneite alle linee di imbottiglia -rent-o pnzsso Enorobica s.n.c;
annullava, invece, il sequestro dei beni personali dell’indagato Fanelli Angelo e ne ordinava la restituzione
a I I ‘avente diritto.
Premettva il Tribunale che il decreto di sequestro era stato Emesso, ipotizzandosi l’esistenza di una associazione
per delinquere transnazionale, finalizzata alla frode in ccrrmacio di vino ed alla evasiore delle acdse gravarti in
Gran Bretagna calcolate complessivamenie in aro 6.836.810,5, e che, competeva al Tribunale del riesame valutare,
sulla base degli atti e delle deduzioni delle parti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti in relazione ai
presupposti di legittimità della misura cautelare.
Tanto premesso, rilawa il Tribunale, in ordine al reato di cui all’art.43 D.Lvo 50995, che la normativa del D.Lvo
in questione fa riferimenbp ad imposte sulla prockizione e sui corami ed alle relative sanzioni con esclusivo
rifertnento ad imposte esigibil i dallo Stato Italiano ((presi ricava, in particolare, dal disposto degli artt.2, 10, 10 -nbis
e 10 ter, 3 co.4).
Nel caso di specie, invece, Errergeva, pacifica-i-erte, che non si trattate di evasione di accisa dovuta allo Stato italiano,
ma aentuarnerke ad altro Stato.
Non essendovi alcuna evasione di tributi dovuti allo Stato italiano, non era configurabile il reato ipotizzato di cui
all’art.43 cit; né era possibile parlare di reato ccnirnesso all’estero presupponendo anche tale ipotesi I ‘evasione di
acdsa dovuta allo Stato italiano.
L’impossibilità di configurare il reato in questione si ripercuoteva anche sulla individuazione e quantificazione del
profitto del reato associativo, pur volendosi dare per arma una evasione dell’accisa britamica (peraltro la
determinazione era stata effetluala da un responsabile del Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia di
Alessandria che non aveva alcuna ccmpelerza neppure i astratto in proposito).
Il decreto di secgrestro era quindi privo di motivazione nella parte in cui faceva propria tale quantificazione; siate in
rrencarza di deteminazione del profitto del reato associativo, non era possibile individuare l’equivalente cui ancorare
il sequestro.
Tali considerazioni erano assorbenti in ordine all’accertanento della consapevole partecipazione dei soggetti
indagati al reato associativo.
Stisistae, invece, il ftrrus del reato di cui agli artt.56, 516 e 517 cp., per ali arxiava manbEnulo il sequestro delle
linea di hipottigliamenb per impedire che esse wnissero utilizzate per ulteriori condotte
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, denunciando, con il primo motivo, l’inosservanza
e/o erronea applicazione dell’art.43 D.L50V95 con riferimento ad imposte di fabbricazione dovute nel Regno Unito.
La norma sanziona chiunque sottrae all ‘accerlarrento dell’accisa alcool e bevande alcooliche, ma non specifica se
tale accertanerto debba riferirsi allo Stato italiano e non a qualunque altro Stato ccmunitario. In tal senso si è
prontriciata in un caso analogo la Cassazione (s2.1 n.2518 del 253.1999).
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza EVO erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla
mancata indMduazione del profitti del reato associativo.
Il Tribunale omette di considerare che, anche se si dovesse ritenere insussistente il reato finanziario, il profitto poteva
derivale all’associazione dagli altri illeciti penali ipotizzati (plurimi reati di frode in corrrrerdo e di evasione
dell’Na) nel procedimento e dei conseguenti consistenti profitti illeciti.
Con il terzo motivo deanda l’inossenerza eto erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’impossibilità di quantificare o alla ritenuta erronea quantificazione del profitto del reato assodativo.
3. Con memoria del 29.10.2013 il difensore dell’indagato chiede la reiezione del ricorso del P M, essendo
correttzmeniemctivata, in fatto ed in diritto, l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del P.M. è inarrmbile per carenza di legittimazione.
2.11 provvedimelo impugnato è stato emesso dal Tribunale del rieserre di Pavia, matte a ricorrere per cassazione è
il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, che a‘e.e fatto ridliesta al GIP di applicazione della misura cautelare reale
(poi parzialmerteamullata al Tribunale).

2

RITENUTO IN FATTO

P. Q. M.
Dichiara inarrmissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 7.112013

3. Ai sensi dell’art. 311 carma 1 cp.p. (nel testo introdotto dall’art3 del D.L 23.10.1996 n.553, convertib) con
m3difiche nella L23.12.1996 n.652), contro le decisioni ernisse a norma degli artt 309 e 310 cp.p. possono
proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale del riesare e quello, m diverso, de ha
chiesto l’applicazione della misura.
Per le misure cautelari reali, invece, l’art325 cgtprevecle che contro le ordinanze Emesse a norma degli artt.322 bis e
324 possano propone ricorso per cassaziore, il pubblico ministero, l’imputato ed il suo difensore.
Sicchè, care ribadito costanbanerie da questa Corte, “è inarrnissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per
cassdone aweno l’ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto
l’applicazione della misura cautelare reale, in quanto legittinato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale
distretbiale è solo il Procuratore della Repubblica presso questultimo” (cfr. Cass.pEn. S. 3 n.25822 del 25.62)10,
che richiana la giurisprudenza preoederde, nonché, più di ~te., Cass. Sez. 3 n.47142 del 7.112012).

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