Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48500 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48500 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Vigevano
avverso l’ordinanza del 6.5.2013
del Tribunale di Pavia
nei confronti di
1) Pedone Vincenzo

nato il 17.11.1950

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. Riccardo Tropea, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 07/11/2013

1. Con ordinanza in data 6.52313 il Tribunale di Pavia confermava il decreto di sequestro preventivo, EMESSO dal GI P
del Tribunale di Vigevano in data 12.4.2013, litflildta tu te alle linee di imbottigliarnerto presso Enorobica s.n.c;
annullava, invece, il sequestro dei beni personali dell’indagato Pedone Vincenzo e ne ordinava la restituzione
al I ‘avente diritto.
Premetteva il Tribunale che il decreto di sequestro era stato emesso, ipotizzandosi I ‘esisberm di una associazione per
delinquere transnazionale, finalizzata alla frode in corrrnerdo di vino ed alla evasione delle accise gravarti in Gran
Bretagna calcolate ccmplessivarente in euro 6.836.810,5, e che, ccmpeteva al Tribunale del riesEme valutare, sulla
base degli atti e delle deduzioni delle parti, la corretta cp.elificazione giuridica dei fatti in relazione ai presupposti di
legittimità della misura cautelare.
Tanto prenesso, rilevate il Tribunale, in ordine al reato di o.ii all’art43 D.Lvo 504/95, che la normativa del D.Lvo
in questione fa riferimenti ad imposte sulla produzione e sui consumi ed alle relative sanzioni con esdusivo
riferenti ad imposte esigibil i dallo Stato Italiano (ccme si ricava, in particolare, dal disposto degli artt.2, 10, 1Cinbis
e 10 ter, 3 co.4).
Nel caso di specie, invece, emergeva, padficamerte, che non si trattava di evasione di arisa dovuta allo Stato italiano,
M3 eventuatmente ad altro Stato.
Non emendavi alcuna evasione di tributi dovuti allo Slato italiano, non era configurabile il reato ipotizzato di cui
al I ‘art.43 cit.; né era possibile parlare di reato ccrrmesso al I ‘eslero presupponendo anche tale ipotesi I ‘evasione di
accisa dovuta allo Stato italiano.
L’impossibilità di configurare il reato in questione si ripercuoteva anche sulla individuazione e quantificazione del
profitti del reato associativo, pur volendosi dare per arrressa una evasione dell ‘accisa britannica (peraltro la
determinazione era stata effettuata da un responsabile del Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia di
Alessandria che non aveva alcuna ccmpeterliil neppure l’astratto in proposito).
Il decreto di secgestro era quindi privo di motivazione nella parte in cui faceva propria tale qualificazione; sicchè in
rrencanza di determinazione del profitto del reato associativo, non era possibile individuare l’equivalente cui ancorare
il sequestro.
Tali considerazioni erano assorbenti in ordine all’accertEmento della consaievole partecipazione dei soggetti
indagati al reato associativo.
Sussistete, invece, il kmus del reato di cui agli artt56, 516 e 517 cp., per cui andava marteruto il sequestro delle
linee di imbottigliamelo per impedire die esse venissero utilizzate per ulteriori condotte illecite.
2. Ricorre per cessazione il P.M. pnEsso il Tribunale di Vigevano, denunciando, con il primo motivo, l’inosservanza
efo erronea applicazione dell’art43 D.L504/95 con riferimento ad imposte di fabbricazione dovute nel Regno Unito.
La norma sanziona chiunque sottrae all’accerlarrento dell’accisa alcool e bevande alcooliche, ma non specifica se
tale accertErneto debba riferirsi allo Stato italiano e non a qualunque altro Stati ccmunitario. In tal senso si è
pronunciata in un caso analogo la Cassazione (sui n.2518 del 253.1999).
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza €10 erronea applicazione della legge penale, con riferinerto alla
rrencata individuazione del profitto del reato associativo.
Il Tribunale omelie di considerare che, and -te m si dovesse ritenere insussistente il reato finanziario, il profitto poteva
derivare all’associazione dagli altri illeciti penali ipotizzati (plurimi reati di frode in ccrrmerdo e di evasione
dell’iva) nel procedineto e dei conseguenti consisterti profitti illeciti.
Con il terzo motivo denuncia l’inosservarm eto erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’impossibilità di quantificare o alla ritenuta erronea qualificazione del profitto del reato assodativo.
3. Con ~orla del 29.102)13 il difensore dell’indagato chiede la reiezione del ricorso del P.M., essendo
corretlzmentemotivata, in fatto ed in diritto, l’ordinanza inpugnaa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del P.M. è inarrmbile rer carenza di legittirnazione
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale del riesare di Pavia, mentre a ricorrere per cassazione è
il P.M. presso il Tribunale di Vigevano, die aveva fatto richiesta al GIP di applicazione della misura cautelare reale
(poi parzialmente annullata al Tribunale).

2

RITENUTO IN FATTO

P. Q. M.
Dichiara inarrnissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Rcma il 7.112013

3. Ai sensi dell’art. 311 carma 1 c.p.p. (nel testo introdotto dall’art.3 del D.L 23.10.1996 n.553, convertito con
modifiche nella L23.12.1996 n.652), contro le decisioni EMESEe a norma degli artt 309 e 310 cp.p. possono
proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale del riesarr e quello, m diverso, che ha
chiesto l’applicazione della misura.
Per le misure caublari reali, invece, l’art.325 cpprevede che contro le ordinanze erneze a norma degli artt322 bis e
324 possano proporre ricorso per cassazione, il pubblico ministero, l’imputato ed il suo difensore.
Siozhè, cane ribadito costanbanente da questa Corte, “è inarrnissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per
cassazione avverso l’ordinarmi del Tribunale del rieseme proposto dal Pubblico Ministero cl -re ha richiesto
l’applicazione della misura cautelare reale, in quante legittinato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale
distrettuale è solo il Procuratore della Repubblica presso questulttrio” (cfr. Cass.pen. S. 3 n.25882 del 25.62)10,
die richiama la giurisprudenza precedente, nonché, più di recente, Cass. 92. 3 n.47142 del 7.112012).

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