Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48500 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48500 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASU GIUSEPPE N. IL 07/09/1977
avverso la sentenza n. 780/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

RG 19675/15

é

Motivi della decisione
L’imputato CASV Giuseppe ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Chiavari in data
23.11.2012, appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p. condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla entità della pena inflitta,
lacunosamente indicata adeguata.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angeo Capozzi

Il Presidente
Giaconn Paoloni

,-

Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto al rilievo della commisurazione nel minimo
edittale della pena inflitta.

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