Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 485 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 485 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI NUORO – SEZIONE RIESAME – CONFLITTO N.
IL
1) TRIBUNALE DEL RIESAME DI LANUSEI N. IL
avverso l’ordinanza n. 10/2012 TRIB. LIBERTA’ di NUORO, del
19/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
llgte/sentite le conclusioni del PG Dott.
V

)m)

dvd,~111_

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Nuoro ha rilevato i presupposti del conflitto negativo di competenza con il
Tribunale di Lanusei e ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte,
perché sia determinato il giudice competente alla trattazione del giudizio di riesame proposto
dal difensore di Sebastiano Gonario Mulas, sottoposto ad indagine per il reato di cui all’art. 30
lett. b) e c) I. n. 157 del 1992, avverso un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanusei.

dichiarato incompetente, osservando che, a seguito del referendum regionale del 6 maggio
2012, è stata abrogata la legge regionale sarda n. 9 del 2001, istitutiva, tra le altre, della
provincia dell’Ogliastra – decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 73 del 25 maggio
2012 -. Da quel momento, questo l’assunto, il Tribunale di Lanusei non può più essere
considerato quale “tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha
emesso il provvedimento”, e tale, invece, deve essere considerato quello di Nuoro. è
ininfluente, ha proseguito il Tribunale di Lanusei, che la legge regionale n. 11 del 2012 abbia
previsto che “gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria e sino al 28 febbraio
2013 le gestioni amministrative attribuite alle otto province soppresse all’esito dei
referendum…”, perché questa è normativa all’evidenza riferita soltanto alla gestione transitoria – delle funzioni amministrative, e non è quindi idonea a prorogare la vigenza della
legge regionale istitutiva della provincia dell’Ogliastra.
Il Tribunale di Nuoro, di contro, ha ritenuto di non avere competenza funzionale a
provvedere, rilevando che la legge regionale n. 11 del 2012 (avente ad oggetto “norme sul
riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla I. r. n. 10 del 2011) ha previsto, al fine
di evitare rischi di paralisi amministrative, una proroga degli organi provinciali in carica fino al
28 febbraio 2013, e ciò per consentire una ridefinizione delle nuove circoscrizioni, e non ha
disposto null’altro in merito all’individuazione del capoluogo di provincia, anche limitatamente
al termine finale del 28 febbraio 2013.
Il Tribunale di Nuoro ha poi osservato che, in assenza di un’espressa previsione circa la
redistribuzione delle competenze amministrative delle province soppresse, l’indicazione di esso
stesso come organo competente deriverebbe dalla reviviscenza della situazione preesistente
alla legge regionale n. 9 del 2001, istitutiva della provincia dell’Ogliastra, e quindi da un
principio che si pone in contrasto con quelli che governano la materia della successione di leggi
nel tempo a seguito di abrogazione per via referendaria, come chiarito da ultimo da Corte
cost., n. 13 del 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, perché due giudici hanno contemporaneamente ricusato la
cognizione del medesimo fatto.

2

Il Tribunale di Lanusei, di fronte al quale la richiesta di riesame era stata proposta, si è

Il tema è costituito dall’individuazione, una volta abrogata per via referendaria la legge
istitutiva della provincia dell’Ogliastra, del tribunale competente a conoscere della richiesta di
riesame, secondo il disposto di cui all’art. 324 comma 5 c.p.p. che fa riferimento al tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. La
legge processuale, nella disposizione appena richiamata, fa pieno rinvio all’assetto normativo
di tipo amministrativo, che indica i capoluoghi di provincia e delinea la loro estensione
territoriale, sicché è a quest’ambito di regole che occorre aver riguardo per la soluzione della

In detta prospettiva, questa Corte osserva che la legge regionale n. 11 del 2012, che
contiene le norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale
n. 10 del 2011, stabilisce, all’art. 1 comma 3, che “… gli organi provinciali in carica assumono
in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative
attribuite alle otto province che saranno soppresse all’esito dei referendum svoltisi il 6 maggio
2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale
dipendente ai fini del successivo trasferimento”. E al successivo comma 4, precisa che “agli
effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al
comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali”.
Le disposizioni normative di tipo amministrativo sono dunque chiare nello stabilire la
prosecuzione, sino al 28 febbraio 2013, della vigenza dell’assetto ordinamentale su cui ha
inciso l’abrogazione referendaria, che ha sì la forza e l’efficacia di far venir meno una o più
regole di legge, ma che resta estranea al conseguente momento della ridefinizione di un
coerente e compiuto nuovo apparato regolativo. Non è dubbio che le disposizioni della legge
regionale n. 11 del 2012 abbiano soltanto incidenza sul piano amministrativo, ma è altrettanto
certo che – nell’attribuzione agli organi provinciali in carica della gestione transitoria delle
funzioni amministrative proprie delle province soppresse, con la precisazione della
corrispondenza delle gestioni provvisorie a circoscrizioni amministrative provinciali – esse
definiscano il quadro di riferimento della legge processuale ai fini dell’individuazione del
tribunale del riesame territorialmente competente.
Si consideri, infine, che l’abrogazione di una legge per via referendaria non è idonea a
determinare la reviviscenza dell’assetto normativo preesistente alla legge abrogata, come più
volte affermato dalla Corte costituzionale e da ultimo ribadito con la sentenza n. 13 del 2012. E
ciò spiega la necessità, apprezzata nel caso di specie dal legislatore regionale, di assicurare
una gestione transitoria delle funzioni amministrative proprie delle province soppresse in
attesa di un nuova fisionomia dell’organizzazione per province del territorio della Regione
Sardegna.
Per le ragioni esposte, la competenza territoriale va determinata in favore del Tribunale
di Lanusei che, sino ad un nuovo riordino per legge del territorio, deve essere individuato come
tribunale del capoluogo della provincia ai sensi e per gli effetti dell’art. 324 comma 5 c.p.p.

3

questione di competenza territoriale ora all’esame.

“””””””
t

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Lanusei, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 4 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA