Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48498 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48498 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUBINO GIOVANNI N. IL 13/04/1947
RUBINO ANTONIO GIOVANNI N. IL 03/10/1991
avverso l’ordinanza n. 149/2012 TRIB. LIBERTA’ di BRINDISI, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lfiré/sentite le conclusioni del PG Dott. F

d.

Uditi difensor Avv.;

u

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, rigettava l’istanza
formulata nell’interesse della Solar Tecnology s.r.I., volta ad autorizzare
l’amministratore giudiziario a pagare le rate di mutuo, stipulato con
somme erogate da! GSE e di revocare contestualmente il precedente
provvedimento, reso il 22/11/2012.
Il Tribunale di Brindisi, chiamato a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse di Giovanni Rubino, quale legale rappresentante della
predetta Solar Tecnology, e di Antonio Giovanni Rubino, con ordinanza
del 22/2/2013, ha rigettato il gravame.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Rubino, con i seguenti motivi:
-violazione dell’art. 125 co. 3, cod.proc.pen, per mancanza assoluta di
motivazione e di adeguato e compiuto riscontro alle censure libellate con
l’appello;
-violazione dell’art. 104 bis disp. att. cod.proc.civ., in relazione alla natura
della amministrazione giudiziaria: l’attività del designato all’incarico non
può che essere inquadrata in relazione al reato il cui fumus è
astrattamente sussumibile nella ipotesi per la quale il meccanismo
cautelare viene azionato. Nella specie la violazione determinante la

, misura cautelare ha natura edilizia e l’amministrazione, in relazione alle
condotte ripristinatorie, non può che inquadrarsi in tale alveo; di contro
con il provvedimento impugnato è stato consentito all’amministratore di
oltrepassare i compiti di cui ex lege è destinatario;
-violazione dell’art. 240 co. 2 cod.pen., e dell’art. 321 cod.proc.pen..

< l'istituto di credito Mediocredito Italiano s.p.a., mediante l'utilizzo delle CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione In sintesi, con i motivi di annullamento la difesa dei Rubino eccepisce la mancanza di motivazione e del dovuto riscontro alle censure libellate in sede di appello; la illegittimità dell'ampliamento dei poteri concessi all'amministratore giudiziario, in quanto esorbitanti dalla lettera dell'art. 104 bis, disp. att. cod.proc.civ.; la illegittimità del sequestro delle somme di denaro ai fini della futura confisca. Orbene, il Tribunale ha evidenziato come, sebbene il reato determinante l'applicazione della misura cautelare, abbia natura edilizia, con netta evidenza le somme erogate dal GSE per l'utilizzo e la gestione, del parco fotovoltaico, rappresentino un possibile provento del reato contestato, con la conseguenza che le stesse potranno essere assoggettate a confisca, ex art. 240 cod.pen.. Pertanto, il decidente ha ritenuto, a giusta ragione, di rigettare l'appello avanzato, in quanto l'autorizzazione all'amministratore giudiziario a pagare le rate di mutuo, stipulato con l'istituto di credito Mediocredito Italiano s.p.a., comporterebbe l'utilizzo di somme derivanti dalla commissione di un reato al fine di assolvere ad obblighi nascenti da un rapporto obbligatorio privatistico, cioè ad adempiere proprio al contratto stipulato al fine di finanziare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico; realizzazione ritenuta, in ipotesi accusatoria, illecita ed abusiva. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2 motivazionale, adottata dal giudice di merito. Così deciso in Roma il 7/11/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA