Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48497 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48497 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENNARI UMBERTO N. IL 30/11/1971
avverso la sentenza n. 2683/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
14/03/2013
sentita;at.?lazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/se ‘te le conclusioni del PG Dott.
»I

t

2- /L

di-y,preyrz

q

Uditi difensor Avv.;

I .12

1CL

11:42-

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 14/3/2013, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato a carico di Umberto Gennari,
imputato di cui all’art. 2, d.Lvo 74/2000, la pena di mesi 10 di reclusione,
disposto la confisca per equivalente della somma di euro 6.000,00.
Al prevenuto è stato contestato di avere, quale titolare dell’omonima
ditta individuale, indicato nelle dichiarazioni, relative agli anni 2005 e
2006, elementi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto.
Ricorre per cassazione la difesa dell’imputato, con il seguente motivo:
-erronea interpretazione degli artt. 444 cod.proc.pen., 322 ter cod.pen. e
1, co. 143, L. 244/07, nonché vizio di motivazione sulla disposta confisca.
In particolare, con il motivo di annullamento si eccepisce la inapplicabilità
della confisca per fatti di reato commessi in epoca antecedente alla
entrata in vigore della L. 244/2007, art. 1, co. 143, non potendosi
attribuire efficacia retroattiva ad una disposizione di carattere penale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta, nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza, limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va osservato che il Gennari è stato chiamato a rispondere di violazioni
dell’art. 2, d.Lvo 74/2000, commesse il 27/10/2006 e il 27/7/2007 ( data
di presentazione delle dichiarazioni rispettive ).

f

con concessione della sospensione condizionale e della non menzione; ha

Orbene, la confisca per equivalente, relativa ai reati tributari per i quali è
stata resa la pronuncia ex art. 444 cod.proc.pen., ha avuto una
applicazione retroattiva non consentita, trattandosi di misura possibile in
relazione a fatti concernenti l’esercizio di imposta dall’anno 2007, e non a
violazioni commesse antecedentemente alla entrata in vigore della L.
244/2007: la stessa natura sanzionatoria della confisca di valore ne

Questo Collegio, pertanto, ritiene di dovere annullare senza rinvio
l’impugnata pronuncia, limitatamente alla disposta confisca, ordinando la
eliminazione della stessa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina.
Così deciso in Roma il 6/11/2013.

impedisce una applicazione retroattiva ( Cort. Cost. ord. n. 97/09).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA