Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48497 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48497 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIA NICOLO’ N. IL 22/03/1979
avverso la sentenza n. 354/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
19578/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Vizio della motivazione non integrandosi il reato contestato perché le parti mancanti
della vettura non sono essenziali al funzionamento della stessa e trattasi di elementi
normalmente deterioratisi nel tempo.
Violazione della legge penale in relazione all’omessa concessione delle attenuanti
generiche sulla base dei soli precedenti penali.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è mera riproposizione in fatto di doglianza in appello alla quale la sentenza ha
congruamente replicato considerando la accertata volontaria asportazione di varie parti
meccaniche del motore e della ruote che minavano la funzionalità della vettura. Generico è il
secondo motivo rispetto alla corretta ed articolata giustificazione del diniego delle attenuanti
generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
L’imputato RAIA Nicolò ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Marsala in data
19.5.2011, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui
all’art. 335 c.p., così qualificata l’originaria imputazione ex art. 334 c.p., e condannato a pena
di giustizia.