Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48496 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48496 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BACCANI LUCIA N. IL 04/06/1956
avverso l’ordinanza n. 103/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
18/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/sepkite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 916/2011, non più soggetta ad
impugnazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Lucia
Baccani in ordine alle violazioni alla normativa edilizia alla stessa ascritte,

Successivamente il difensore della predetta Baccani presentava istanza di
dissequestro, che veniva respinta dal Tribunale di Tivoli, a causa della
rilevata genericità dei motivi addotti.
Di poi, la stessa difesa proponeva dettagliata nuova istanza di restituzione
in favore dell’interessata dei beni sottoposti a vincolo, a seguito della
quale il Tribunale adito revocava la misura cautelare, disponendo la
restituzione del bene al Comune di Mentana, identificato quale soggetto
avente diritto sul presupposto della avvenuta acquisizione dell’immobile
abusivo, ex art. 31, d.P.R. 380/01, nel patrimonio dell’ente territoriale,
stante la asserita inottemperanza all’ordinanza di ripristino dei luoghi,
posta a carico della prevenuta.
Avverso detto provvedimento veniva presentata nell’interesse di
quest’ultima, opposizione, ex art 667, co. 4, cod.proc.pen., che il giudice
dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile, con ordinanza, resa de plano,
depositata il 18/7/2012.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Baccani, con il seguente
motivo:
-violazione e falsa applicazione degli artt. 666, 667 co. 4, 676
cod.proc.pen, determinante la nullità del provvedimento impugnato.

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per intervenuta prescrizione.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose cadute in
sequestro siano adottati dal giudice della esecuzione senza formalità e
cioè senza fissazione di udienza di comparizione delle parti, quindi de
plano, e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre
opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con la
forma dell’incidente di esecuzione, ex art. 666 cod.proc.pen., previa
fissazione della udienza ( Cass. 20/9/2007, n. 36231).
A tale fine la Baccani aveva chiesto espressamente al Tribunale, a mezzo
della depositata opposizione, la fissazione della udienza per la
comparizione delle parti ex art 666, citato, affinchè fosse seguita la
procedura regolante l’incidente di esecuzione, che avrebbe dovuto
assicurare il dibattito processuale, in contraddittorio, in conformità al
quadro delle garanzie costituzionali.
li vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
permette di rilevare l’errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che
l’istanza depositata dalla interessata non poteva essere considerata nei
suoi contenuti e nella sua portata volta ad ottenere la fissazione di un
incidente di esecuzione, essendo evidente, ad avviso del decidente, la
natura di vero e proprio appello circa i motivi e i contenuti della
disposizione conclusiva ad esito della richiesta di dissequestro;
considerata in tal senso la articolazione dei veri e propri motivi di censura
e, dunque, la ricorrenza di una critica al provvedimento nei suoi contenuti
e non circa la esecuzione dello stesso.

2..

Il codice processuale di rito, agli artt. 676, co. 1, e 667 co. 4, prevede che i

Orbene, tale affermazione risulta erronea, per le seguenti ragioni:
-in primis, in quanto attraverso l’opposizione, depositata il 25/6/2012, la
Baccani aveva espressamente invocato al Tribunale la fissazione della
udienza per la comparizione delle parti, ex art. 666 cod.proc.pen.,
affinchè venisse seguita la procedura relativa all’incidente di esecuzione;

operato dall’art. 667 co. 4 cod.proc.pen. all’art. 666, stesso codice, è
limitato solo alla forma del procedimento da seguire, ma non anche ai
presupposti per la esperibilità dell’incidente di esecuzione; con la
conseguenza della irrilevanza della constatazione secondo la quale
l’istanza non atteneva formalmente alla esecuzione del provvedimento
impugnato, visto che non poteva dare agio a dubbio la qualifica di
opposizione della istanza medesima.
Pertanto, il motivo di annullamento va ritenuto fondato, giacchè, a fronte
della ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva deciso sulla
richiesta di restituzione dei beni assoggettati a sequestro, nella forma
dell’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, co. 4, e 676,
cod.proc.pen., nell’interesse della Baccani era stata avanzata opposizione,
ex art. 667 co. 4, cod.proc.pen., in ordine alla quale il giudice adito
avrebbe dovuto decidere nel merito e, comunque, in esito a
procedimento svolto nel contraddittorio, in camera di consiglio.
In dipendenza di quanto rilevato e considerato, questo Collegio ritiene di
dovere annullare senza rinvio la impugnata ordinanza, disponendo la
trasmissione degli atti al giudice ad quem, affinchè, questi, proceda a
nuovo esame, nell’ottica della normativa e delle osservazioni, ut supra,
richiamate.

-secondariamente, perché il decidente ha ignorato che il riferimento

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza
impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per nuovo
esame.

Così deciso in Roma il 6/11/2013.

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