Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48496 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48496 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PERA FRANCESCO N. IL 25/12/1952
LA PERA SANTI MAURO N. IL 22/04/1984
avverso la sentenza n. 3061/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
19564/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono con unico atto:
– violazione dell’art. 337 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, trattandosi solo di un
divincolamento del LA PERA Santi Mauro, atto di mera resistenza passiva.
– violazione dell’art. 341bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata percezione dell’offesa da altro soggetti, oltre il pubblico ufficiale.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla corretta motivazione fornita dalla sentenza
in ordine alla doglianza oggi riproposta dalla difesa, che ha considerato lo spintonamento
realizzato dall’imputato al militare che stava cercando di farlo salire in macchina. Il secondo
motivo è analogamente generico rispetto alla riproposizione della identica doglianza mossa in
appello alla quale la Corte ha correttamente risposto rilevando che le espressioni oltraggiose
erano state espresse alla presenza della pattuglia della Forestale, che era transitata
casualmente sul posto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giacom Paoloni
Gli imputati LA PERA Francesco e LA PERA Santi Mauro ricorrono, a mezzo del difensore, contro
l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Sciacca in data 24.3.2011, appellata dagli stessi imputati, riconosciuti responsabili
in ordine ai reati di cui agli artt. 110,337 c.p. ( capo A) e 110,341bis c.p. (capo B) e
condannati a pena di giustizia.