Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48495 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48495 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GABELLONE LUCIA N. IL 14/12/1931
RIZZO SILVANO N. IL 03/02/1955
avverso l’ordinanza n. 36/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GALLIPOLI, del
04/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli in funzione di giudice
dell’esecuzione ha rigettato le richieste di revoca del provvedimento di confisca di alcuni
lotti di terreno, avanzata da Rizzo Silvano e Gabellone Lucia.
2

I predetti propongono separati ma identici ricorsi per cassazione deducendo, ai

sensi dell’art. 606 lett. b cpp, l’erronea applicazione degli artt. 44 DPR n. 380/2001 e 7
CEDU. La Gabellone ha depositato altresì una memoria difensiva.

Lecce quale giudice dell’esecuzione , previa qualificazione del ricorso come opposizione ai
sensi dell’art. 667 comma 4 cpp.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il codice di rito (artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cpp) prevede, tra le altre
competenze del giudice dell’esecuzione, anche quelle in materia di confisca o restituzione
delle cose sequestrate disponendo che i provvedimenti siano adottati dal giudice
dell’esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle
parti

(de plano)

e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre

opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme
dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.proc.pen., previa fissazione dell’udienza.
Secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza, in tema di confisca,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de
plano” ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto
irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista
solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato
l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel
rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor
impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (tra le
varie, cfr. cass. sez. 1, ordinanza n. 11770 del 28/02/2012 cc. dep. 29/03/2012 Rv.
252572; cass. Sez. 4, ordinanza n. 15149 del 29/01/2008 cc. dep. 10/04/2008; cass.
Sentenza n. 38694 del 10/11/2006 cc. dep. 22/11/2006; cass. Sentenza n. 36231 del
20/09/2007 Cc. dep. 03/10/2007; Cass. sez. III, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464; Cass.
sez. III, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599).
Questo Collegio ritiene senz’altro di dare continuità a tale orientamento poiché,
diversamente opinandol’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame”
del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di
legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in
esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice
di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il
legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.

2

3. Il Procuratore Generale ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di

Ciò posto, l’impugnazione, erroneamente diretta a questa Corte, deve essere
qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice
dell’esecuzione perché provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto
di cui agli artt. 676 coma primo, 667, comma 4, e 666 cod.proc.pen.

P.Q.M.
qualifica l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cpp, e rinvia gli
atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6.11.2013.

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