Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48495 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48495 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAAD YOUSSEF N. IL 24/11/1975
avverso la sentenza n. 1900/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

19352/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione della legge penale in ordine al reato di cui all’art. 588 c.p. non
potendosi ravvisare nei fatti gli estremi della fattispecie, trattandosi di una aggressione operata
ai danni dell’imputato che si è difeso picchiando a sua volta. Quanto al secondo reato ci si
riporta all’atto di appello. Si sollecita la eventuale di declaratoria di prescrizione.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla corretta motivazione fornita dalla sentenza
in ordine alla doglianza oggi riproposta dalla difesa in ordine alla assenza di due gruppi
contrapposti. Il secondo motivo è palesemente generico.
La inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare il decorso prescrizionale dopo la
sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

L’imputato SAAD Youssef ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Ancona che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 17.5.2012,
appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine ai reati di cui all’art.588
c.p. ( capo A) e 81,119,337 c.p. ( capo B) e condannato a pena di giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA