Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48494 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48494 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LUZIO LORETO N. IL 25/10/1962
avverso la sentenza n. 895/2009 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

9,atr. A01),

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 30.11.2012, ha condannato
Loreto DI LUZIO alla pena dell’ammenda, riconoscendolo colpevole del reato di
cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06, per aver effettuato il trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi (calcinacci e materiale di risulta in cemento armato)

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge,

rappresentando che il giudice non avrebbe tenuto conto della documentazione
depositata dall’imputato e delle sue dichiarazioni, che dimostrerebbero come egli
risultasse, all’atto del controllo, regolarmente iscritto all’Albo Gestori ambientali
della Regione Abruzzo ed avesse provveduto al pagamento della relativa tassa di
iscrizione per l’anno in corso (2008), così superando quanto affermato
dall’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alla verifica nel corso della
sua deposizione testimoniale.
Osserva, inoltre, che seppure egli non avesse pagato la tassa di iscrizione,
non avrebbe comunque potuto essere chiamato a rispondere del reato contestato
come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.
Lamenta, infine, l’eccessività della pena inflittagli.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza il difensore ha eccepito l’intervenuta prescrizione del
reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha articolato le proprie censure esclusivamente in fatto,
richiamando atti del procedimento il cui accesso è notoriamente precluso a
questo giudice di legittimità e richiedendo, sostanzialmente, una valutazione
alternativa delle risultanze processuali.
Tale evenienza impedisce, di per sé, all’impugnazione di superare la soglia
dell’ammissibilità, ma deve comunque rilevarsi che, in ogni caso, le
argomentazioni sviluppate si pongono in palese contrasto con le risultanze

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in assenza del prescritto titolo abilitativo (in Avezzano, il 29 settembre 2008).

probatorie valorizzate dal giudice del merito.

4. Osserva in fatti il Tribunale che l’imputato aveva esibito alla polizia
giudiziaria, all’atto del controllo, una «licenza» per il trasporto di rifiuti che, da
accertamenti successivi, risultava sospesa a far data dal 12 giugno 2008 per il
mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, circostanza che il teste escusso aveva confermato e che non
assumevano rilevanza le dichiarazioni rese nel corso dell’esame dall’imputato, il

sospensione.
A fronte di tali precise argomentazioni il ricorrente oppone, del tutto
apoditticamente, il riferimento ad un non meglio specificato certificato
depositato in atti ed altrettanto vaghi riferimenti alle proprie dichiarazioni.
Si tratta, dunque, di censure inammissibili anche per la loro evidente
inconsistenza e genericità che non intaccano minimamente il sintetico ma
completo percorso argomentativo seguito dal giudice del merito, il quale ha
chiaramente indicato la intervenuta sospensione del titolo abilitativo, la data di
adozione del relativo provvedimento e le ragioni della sospensione.
Va inoltre aggiunto che la verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali,
della sua validità, dell’esistenza di eventuali provvedimenti di sospensione è
operazione estremamente semplice, potendosi effettuare mediante libero
accesso, via internet, al database dell’Albo Gestori, ove è possibile ricavare, oltre
allo stato dell’iscrizione, anche altre informazioni quali, ad esempio, la tipologia
di rifiuti gestiti, con relativo codice CER, le targhe dei mezzi utilizzati per il
trasporto ed il loro tipo ed altro ancora.

5. L’esistenza di un formale provvedimento di sospensione rende poi
evidente la inconferenza del richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa
Corte effettuato in ricorso.
Il ricorrente richiama, infatti, un indirizzo minoritario secondo il quale deve
escludersi l’illiceità del trasporto di rifiuti in caso di mancato o ritardato
pagamento del diritto annuale di iscrizione poiché la sospensione non opera
automaticamente, ma richiede l’adozione di uno specifico provvedimento (Sez. III
n. 9490, 3 marzo 2009). Tale decisione si pone in consapevole contrasto (già
segnalato dall’Ufficio del Massimario con relazione n. 38/09 del 27 maggio 2009)
con altre decisioni di segno opposto, secondo le quali l’omesso o il ritardato
versamento dei diritti annuali di iscrizione comporta la automatica sospensione
del titolo abilitativo, con la conseguenza che il soggetto o l’impresa che continua
a svolgere la propria attività, dopo la scadenza del termine per il relativo

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quale aveva sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell’avvenuta

pagamento, commette reato (Sez. III n. 24467, 21 giugno 2007; Sez. III n. 26923,
16 giugno 2004).
Nella fattispecie, tuttavia, la questione non si pone, atteso che, come si è già
detto, un provvedimento di sospensione risultava già adottato, con la
conseguenza che, pur volendo considerare l’indirizzo interpretativo suggerito in
ricorso, il trasporto illecito di rifiuti risultava in ogni caso configurabile.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla

a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 13.11.2013

declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile

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