Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48494 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48494 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRENGA ASTRIT N. IL 10/08/1984
avverso la sentenza n. 1000/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

19214/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato PRENGA ASTRIT ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Ancona che ha confermato quella emessa dal GUP del Tribunale di Pesaro in
data 27.10.2009, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine ai reati di
cui all’art.337 c.p. ( capo A) e 582,585,61 n. 2 e 10 c.p. ( capo B) e condannato a pena di
giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla corretta motivazione fornita dalla sentenza
in ordine alla specifica doglíanza proposta dalla difesa in ordine alla duplice condotta tenuta
dall’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente
Giacom Paoloríi

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alle condotte contemporaneamente
ascritte, tra loro incompatibili ( aggressione e tentativo di fuga), omettendosi di considerare lo
specifico motivo di appello al riguardo.

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