Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48493 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48493 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARRIS AGOSTINO N. IL 05/04/1957
avverso la sentenza n. 584/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

18922/15

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato FARRIS Agostino ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. Sassari che ha confermato quella emessa dal Tribunale di
Nuoro in data 21.11.2011, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine
ai reati di cui all’art. 81, 337 c.p. ( capo B) e 81,582,585,61 n. 2 c.p. ( capo C) e condannato a
pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico rispetto alla motivazione fornita dalla sentenza in ordine all’omessa
impugnazione circa la statuizione di responsabilità in ordine al capo B).
Il secondo motivo è parimenti generico ed in fatto rispetto alla evocazione dei certificati medici.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente
Giacom Paolo6i

Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine
alla declaratoria di inammissibilità dell’appello in relazione al capo B) in quanto l’impugnazione
era volta alla assoluzione anche in ordine a tale capo. Quanto al capo C) il fatto non sussiste in
quanto dalla lettura dei certificati medici non risulta alcuna malattia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA