Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48492 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48492 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOLARO FRANCESCO N. IL 10/10/1954
avverso la sentenza n. 240/2010 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 21/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.q
che ha concluso per rt$. 41,c LS:o gh Q.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

e

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 21.12.2010, ha
condannato Francesco SCOLARO alla pena dell’ammenda per il reato di cui
all’art. 16, comma 4 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito con modificazioni
dalla I. 18 dicembre 1970, n. 1034), per avere installato presso la sede della

impianto di distribuzione di carburante in assenza del prescritto titolo abilitativo
(in Barcellona RG. 15.12.2008).
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso
per cassazione, rilevando che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare che il
fatto non costituisce più reato in quanto il regime concessorio sarebbe ora
sostituito, per effetto dell’art. art. 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, dal regime
autorizzatorio comunale, con la conseguente inoperatività della norma che
contempla il difetto di concessione, avendo invece il giudice del merito disatteso
tale deduzione difensiva erroneamente interpretando le richiamate decisioni.
Lamenta, altresì, la eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il difensore dell’imputato ha proposto «appello» e gli atti sono stati
trasmessi a questa Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
Il gravame è stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Andrea SAPORITA, il
quale non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Osserva il Collegio che, in tali ipotesi, non è prevista alcuna deroga, neppure
nel caso di appello convertito in ricorso, poiché altrimenti verrebbero elusi, in
favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi
abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio
2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)

3. Il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
613, 1° comma, cod. proc. pen. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle

1

«T.V.S. Trasporti Voluminosi s.a.s.», della quale è legale rappresentante, un

ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa

Così deciso in data 13.11.2013

delle ammende.

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