Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48490 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48490 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIERI MARCO N. IL 22/12/1965
avverso la sentenza n. 720/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTASSIEVE,
del 29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ve,- y e_
che ha concluso per 32 “lk
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

21702/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2012 il Tribunale di Firenze ha condannato Pieri Marco alla
pena di C 13.000 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs.
152/2006 per aver trasportato rifiuti speciali non essendo abilitato al trasporto di rifiuti
prodotti da terzi.
2. Ha presentato ricorso il difensore presentando tre motivi. Il primo motivo, proposto ai
sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. in relazione all’articolo 192, comma 2,

scaduta nel dicembre 2007, come ritenuto dal Tribunale, essendo l’imputato iscritto proprio dal
19 dicembre 2007 ed abilitato, per la vigenza del d.lgs.4/2008 all’epoca del trasporto
(novembre 2008), al trasporto dei rifiuti propri e di terzi. Il secondo motivo denuncia violazione
degli articoli 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., non emergendo dalla sentenza elementi
probatori sufficienti alla condanna. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 212 e 256,
comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006, in quanto gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
anteriormente al d.lgs.4/2008 come l’imputato erano legittimati, nella vigenza di quest’ultimo,
al trasporto di rifiuti non pericolosi sia propri sia di terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il primo e il terzo motivo possono essere accorpati nel vaglio, giacché entrambi denunciano,
in sostanza, la violazione della stessa normativa, in relazione (il primo motivo) ad un
travisamento di risultanze probatorie. Invero, il Tribunale motiva nel senso che l’imputato, in
sede di esame, aveva dichiarato di avere subappaltato lavori di demolizione da un tale Gori, in
un cantiere dove l’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione era Omega Costruzioni
S.r.l.; ne deduce il Tribunale che l’imputato non avrebbe documentato il subappalto dalla
Omega Costruzioni (l’imputato aveva dichiarato di aver fatturato al Gori), per cui non avrebbe
prodotto egli stesso i rifiuti che ha poi trasportato; peraltro, anche qualora l’avesse
documentato, la sua iscrizione quinquennale all’Albo Nazionale Gestori Ambientali era scaduta
nel dicembre 2007. Conclude quindi il giudice di merito ritenendo che, sia che i rifiuti fossero
stati di produzione del Pieri, sia che fossero stati di produzione di terzi„ l’imputato non era
legittimato al loro trasporto. In realtà, come adduce il ricorrente, risulta dagli atti che
l’imputato era iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali proprio dall’epoca in cui secondo il
Tribunale sarebbe scaduta la sua iscrizione, cioè dal 19 dicembre 2007, essendo incorso il
Tribunale in un evidente travisamento del dato documentale acquisito. A ciò deve aggiungersi,
appunto, l’incidenza dell’articolo 2, comma 30, d.lgs. 16 gennaio 2008 n.4, vigente all’epoca in
cui fu operato il trasporto. Tale norma all’articolo 212, comma 5, d.lgs. 152/2006, – che in
precedenza richiedeva l’iscrizione al suddetto albo “per lo svolgimento delle attività di raccolta

c.p.p., adduce che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’imputato non era

e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi” – ha introdotto una modifica sopprimendo
le parole “prodotti da terzi”. Risulta dunque chiaro che l’imputato, iscritto prima della vigenza
del d.lgs.4/2008, era abilitato, nel novembre 2008, al trasporto dei rifiuti non pericolosi sia di
propria produzione sia prodotti da terzi. Da ciò consegue, assorbendosi il secondo motivo, che
la sentenza, essendosi fondata sul travisamento di un elemento decisivo e avendone tratto la
violazione dell’ articolo 212, comma 5,d.lgs. 152/2006, nel testo vigente all’epoca del fatto

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

contestato, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze.

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