Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48488 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48488 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO PICCOLO FRANCESCO N. IL 28/06/1984
avverso la sentenza n. 660/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Ge,perale in persona del Dott.
che ha concluso per ce
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,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

17963/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 marzo 2013 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto da Lo Piccolo Francesco avverso sentenza del 18 gennaio 2011 con cui il
Tribunale di Palermo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e C 6800 di multa
per i reati di cui agli articoli 624 e 625 n.7 c.p. (capo a) e 6, comma 1, lettera d), d.I.172/2008
convertito in I. 210/2008.

lettere e), b) e c), c.p.p. in relazione agli articoli 591 e 581 c.p.p. e 81 e 133 c.p. e negando
l’inammissibilità dell’appello per genericità ritenuta dalla corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Con l’atto d’appello la difesa di Lo Piccolo Francesco aveva chiesto che fosse ritenuta la
prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e fosse diminuito l’aumento della pena
per la continuazione. La corte territoriale ha rilevato che l’appello incorreva in violazione
dell’articolo 581, lettera c), c.p.p. non avendo l’impugnazione fatto riferimento alla vicenda
oggetto del giudizio né indicate adeguatamente le ragioni che avrebbero dovuto condurre ad
una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dal primo giudice. Riprova di questo era il
fatto che il Tribunale non aveva operato un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche
sulle aggravanti, bensì aveva escluso la recidiva contestata all’imputato, ritenuto più grave il
reato di cui al capo b) e applicate le attenuanti generiche riducendo la pena base. Dinanzi a
questa trasparente e congrua motivazione, il ricorso si limita a richiamare giurisprudenza di
legittimità in ordine alla genericità dell’impugnazione senza però, nel concreto esame della
fattispecie, andare oltre la negazione della genericità stessa come riscontrata dalla corte
territoriale. Adduce infatti il ricorrente che “le richieste contenute nell’atto di appello ben
tenevano conto delle determinazioni del Primo Giudice” (ricorso, pagina 2), ma non indica
specificamente le argomentazioni dell’appello che si collegavano alla determinazione della

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo un motivo ex articolo 606, primo comma,

sentenza di primo grado. Afferma altresì che, a parte l’errore sul giudizio di bilanciamento delle
circostanze stigmatizzato dalla corte territoriale, nell’appello “rimaneva validamente devoluto
sia il profilo della riduzione dell’aumento per continuazione sia, in ogni caso, l’apprezzamento
sulla congruità della pena”, ancora una volta, però, senza apportare a ciò un contenuto
specifico e senza fare riferimento a determinati passi dell’appello al riguardo. Da tutto ciò
emerge che corretta è stata l’applicazione, da parte della corte territoriale e con un’adeguata
motivazione, del combinato disposto degli articoli 581, lettera c), e 591, primo comma, lettera
c), c.p.p., e che comunque è a sua volta inammissibile, ancora per genericità, il ricorso stesso.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del

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ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Consigliere Esten ore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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