Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48486 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48486 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCARELLI RAFFAELE N. IL 10/11/1976
avverso la sentenza n. 481/2009 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 24/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
(ALI-eatte
che ha concluso per te et4.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

R.

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1, Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 24.4.2012 ha condannato
Raffaele CICCARELLI alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 11,
comma 3, lett. f) e 30 comma 1 legge 394\91, per aver portato, all’interno di
un’area protetta, un fucile da caccia con relativo munizionamento (in Amandola il

insussistenza del fatto, dal reato di cui agli artt. 21, comma 3 lett. b) e g) e 30
legge 157\92.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso rileva che erroneamente il giudice avrebbe
applicato la legge 394\91, avendo dovuto, al contrario, applicare la successiva
legge 157\92, la quale contemplerebbe la medesima fattispecie senza, tuttavia,
prevedere sanzioni, cosicché la condanna sarebbe intervenuta per una condotta
non più punita.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il giudice del merito
avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla confisca dell’arma in sequestro.

4. Con un terzo motivo di ricorso osserva che la sentenza, nella parte in cui
dispone l’assoluzione dell’imputato

«dal reato a lui ascritto»

senza alcuna

specificazione del relativo capo di imputazione, si porrebbe in evidente
contraddizione con la condanna per il precedente capo a), rendendo «credibile»
l’assoluzione da tutte le imputazioni ed applicando, conseguentemente, la
sospensione condizionale per una sentenza di assoluzione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

5. Il procedimento, originariamente inviato alla Settima Sezione Penale di
questa Corte sul presupposto della tardività del ricorso, con provvedimento
assunto nella camera di consiglio del 5.4.2013 è stato rimesso all’esame di
questa Terza Sezione.
In data 28.10.2013 il ricorrente ha depositato «motivi aggiunti», deducendo
la manifesta contraddittorietà della sentenza in relazione al terzo motivo di
ricorso e la violazione di legge in merito alla concessione d’ufficio della
sospensione condizionale della pena.

1

4.2.2009) assolvendolo, ai sensi dell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., per

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dagli atti, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno è stata
depositata il 3.7.2012, entro il termine indicato di giorni 90 che scadeva il
23.7.2012, cosicché, ai sensi dell’art. 585 comma 2, lett. c) cod. proc. pen., il
termine di 45 giorni indicato dal comma 1, lett. c) del medesimo articolo,
decorrente da tale data, andava a scadere, tenuto conto anche della sospensione
per il periodo feriale, il 22.10.2012.
Il ricorso risulta presentato il 20.10.2012 e risulta, pertanto, tempestivo.
Data tale premessa, deve osservarsi che il ricorso è solo in parte fondato.

7. Va detto, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la giurisprudenza
di questa Corte ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che la previsione
dell’art.11 della legge 394\1991, che vieta l’introduzione di armi all’interno delle
aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall’art. 21 lett. g) della
legge 157\1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non
siano scariche e in custodia all’interno dei centri abitati e delle altre zone dove è
vietata l’attività venatoria e ciò in quanto tale secondo divieto è compatibile con
il primo e comunque non regola l’intera materia da quello disciplinato (Sez. III n.
35393, 16 settembre 2008; Sez. I n. 5977, 22 maggio 2000; Sez. I n. 2919, 9
marzo 2000; Sez. III n. 30, 5 gennaio 2000; Sez. III n. 2652, 7 agosto 1995).
Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio, che non intende
pertanto discostarsene.
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

8.

Quanto al secondo motivo di ricorso deve osservarsi che dal

provvedimento impugnato risulta che il giudice del merito ha omesso ogni
esplicita statuizione in ordine alla destinazione dell’arma in sequestro e del
relativo munizionamento, cosicché la decisione deve essere annullata sul punto
con rinvio al giudice competente.

9. Manifestamente infondato risulta, invece, il terzo motivo di ricorso, atteso

2

6. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso.

che la decisione del giudice appare perfettamente comprensibile e immune da
manifesta contraddizioni o illogicità, risultando chiaramente dal tenore della
motivazione e dallo stesso dispositivo per quale reato è intervenuta la condanna
e da quale contestazione l’imputato è stato invece assolto, concretandosi
l’omessa indicazione della lettera di riferimento al capo di imputazione nel
dispositivo della sentenza in un mera svista del tutto irrilevante.

10. Quanto al motivo nuovo concernente la concessione d’ufficio della

in quanto concerne questione non dedotta nei motivi principali. Invero, motivi
nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di
inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati
nell’originario atto di gravame, ai sensi dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod.
proc. pen.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla
destinazione delle cose in sequestro con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Così deciso in data 13.11.2013

sospensione condizionale della pena, si osserva che lo stesso non è ammissibile

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