Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48486 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48486 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIT KABBOURA HICHAM N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 2548/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
RG 12565/15
Motivi della decisione
L’imputato AIT KABBOURA HICHAM ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Torino che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
26.6.2013 , appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p. , condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché
manifestamente infondato sotto il primo profilo in
considerazione del costante orientamento di legittimità al quale la Corte si è adeguato; è
generico ed in fatto quanto al secondo aspetto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 385, u.c. c.p. in relazione al mancato riconoscimento
della ipotesi in relazione al rientro volontario nell’abitazione, nonché violazione di legge in
relazione all’entità della pena essendosi applicate le attenuanti generiche in misura inferiore al
terzo.