Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48485 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48485 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLDATINI GIORGIO N. IL 27/06/1963
avverso l’ordinanza n. 130/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per /4 .
p. o.,ft othut . 0.4.9.2szkro
.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

l

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 2.3.2012 ha dichiarato
inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da SOLDATINI Giorgio contro
la sentenza con la quale, in data 10.1.2011, il Tribunale di quella città lo aveva
riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 d.lgs.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2.

Con un unico motivo di ricorso deduce l’inosservanza di norme

processuali, lamentando che il giudice del gravame avrebbe dichiarato
inammissibile l’appello basandosi su un calcolo errato, avendo egli rispettato i
termini di legge.
Il procedimento, originariamente inviato alla Settima Sezione Penale di
questa Corte sul presupposto della manifesta infondatezza, con provvedimento
assunto nella camera di consiglio del 5.4.2013 è stato rimesso all’esame di
questa Terza Sezione.
In data 12.11.2013 il difensore ha fatto pervenire in cancelleria estratto per
riassunto del certificato di morte dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L’appello era tempestivo.
Come emerge dagli atti, la sentenza del Tribunale di Milano veniva
depositata oltre il termine indicato di giorni 60, cosicché si procedeva alla notifica
dell’avviso di deposito ai sensi dell’art. 548, comma 2 cod. proc. pen., avviso che
risulta notificato all’imputato il 26.7.2011, come risulta dalla ricevuta postale.
Da tale data, della quale deve tenersi conto ai sensi dell’art. 585, comma 3
cod. proc. pen., decorreva pertanto il termine di 45 giorni di cui al comma 2, lett.
c) del medesimo articolo.
Tale termine, tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale, andava
a scadere il 25.10.2011, data in cui l’appello risulta presentato presso la
cancelleria del Tribunale di Bergamo.

4. L’ordinanza impugnata dovrebbe conseguentemente essere annullata con

74\2000 (accertato in Milano il 12.10.2005).

rinvio al giudice competente, ma il sopravvenuto decesso del ricorrente impone a
questa Corte l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte
dell’imputato.

P.Q.M.

morte dell’imputato.
Così deciso in data 13.11.2013

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il reato è estinto per

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