Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48485 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48485 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLETTI GIANFRANCO N. IL 08/07/1947
avverso la sentenza n. 4271/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

RG 12542/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– Violazione degli artt. 129 e 529 c.p. per difetto di querela, non facendo – quella indicata
dalla Corte – riferimento all’episodio per cui è processo.
Violazione degli artt. 40,41 e 43 c.p. avendo la Corte omesso di considerare la portata
causale, autonoma ed indipendente, della condotta del teste RICCIO Aldo, da sola
sufficiente a determinare l’evento, non potendosi valorizzare la denuncia-querela
dell’imputato – corpo del reato di calunnia – per trarre elementi di prova a suo danno.
– Assenza della motivazione con riferimento al danno riconosciuto alle parti civili,
essendosi trascurate le doglianze in appello mosse ed essendosi riconosciuto il danno
anche in favore di MUHAMMAD KAMRAN KHAN e IQBAL NAVED, neanche sentiti in
giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico rispetto alla motivazione che ha rigettato l’analoga censura sul
rilievo che v’è stata querela – avente ad oggetto plurimi distacchi di corrente successivamente all’analogo ennesimo fatto per cui si procede.
Il secondo motivo è generico ed in fatto, rispetto al ritenuto utilizzo del RICCIO per effettuare il
distacco di corrente.
Il terzo motivo è generico rispetto al giudizio di congruità del risarcimento in via equitativa
anche tenuto conto della complessiva genericità del motivo mosso al riguardo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozz .

Il Pre identer
Giaco
Paoloni

L’imputato PAOLETTI Gianfranco ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Grosseto in
data 24.1.2013, appellata dall’imputato, dalla parte civile e dal P.M., ha – tra l’altro affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di cui all’art. 392 c.p. (capo C),
rideterminando la pena inflitta, oltre le statuizioni civili.

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