Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48484 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48484 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Piazza Vincenzo, nato il 21/04/1948

avverso la sentenza del 07/06/2013 della Corte di Appello di Palermo.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco Salzano i che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore avv. //

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 07/06/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 06/12/2012 appellata da Vincenzo Piazza, imputato del reato di cui all’art. 2, c2M1r1 e 1 bis
della L. 638/1983 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi sei,
gg. venti di reclusione e di C 725,00 di multa – dichiarava non doversi procedere
nei confronti dell’imputato limitatamente alle condotte relative al periodo da

rideterminava la pena in mesi tre di reclusione ed C 500,00 di multa,
relativamente alle rimanenti condotte concernenti il periodo da Novembre 2005 a
Maggio 2006 e Luglio 2006; confermava nel resto la sentenza.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che il decreto di citazione per il giudizio di 10 grado era stato notificato
irritualmente presso il difensore di fiducia, anziché presso il proprio domicilio
dichiarato nel luogo di residenza, via Francesco Speciale n. 47 in Palermo;
b)che i reati erano prescritti, essendo decorso il relativo termine di
prescrizione;
c) che non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto relativi alla
sussistenza della contestata recidiva, in ordine alla quale la Corte Territoriale
aveva omesso qualunque motivazione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che Vincenzo
Piazza, quale rappresentante legale della omonima ditta Piazza Vincenzo self
service Trilly, con sede legale in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 42 aveva
omesso di versare all’INPS di Palermo le ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, corrisposte nel periodo
compreso tra il Novembre 2005 – Maggio 2006, nonché nel Luglio 2006 (vedi
sentenza 2° grado pagg. 4 – 6).

2

Gennaio ad Ottobre 2005, perché estinte per intervenuta prescrizione;

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del
reato di cui all’art. 2, comma 1 e 1 bis, L. 638/1983, come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni
principali:
2.1. Il decreto di citazione per il giudizio di 1° grado era stato ritulmente
notificato presso lo studio del difensore di fiducia, ex art. 161, comma 4, cod.
proc. pen. perché la precedente notifica presso il domicilio dichiarato (via

dall’Ufficio Giudiziario, incaricato della notifica medesima (vedi sentenza 2° grado
pag. 4).
2.2. Sussisteva la contestata recidiva avendo l’imputato riportato plurime
precedenti condanne, come da certificato penale in atti.
2.3. Il reato contestato – in relazione alle condotte consumate dal Gennaio
2006 sino al Luglio 2006 – non è prescritto. Invero il relativo termine massimo di
prescrizione (anni sette e mesi sei, a decorrere dal 16/05/2006) non è tuttora
ancora maturato.
2.4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione relativa alle condotte attinenti ai mesi di Novembre,
Dicembre 2005, poiché il termine massimo di prescrizione è maturato in epoca
successiva (16/09/2013; 16/10/2013) alla sentenza impugnata, emessa il
07/06/2013.

3. Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Vincenzo
Piazza, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 12 Novembre 2013.

Francesco Speciale n. 47, Palermo) era divenuta impossibile, come attestato

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