Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48483 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48483 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Denaro Carmelito, nato il 12/06/1968

avverso la sentenza del 23/10/2012 del Tribunale di Monza.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco Balzano / che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito l’avv. Daniela De Zorzo, sostituto processuale dell’avv. Benedette Luzzoni,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Monza, con sentenza emessa il 23/10/2012, dichiarava
Carmelito Denaro colpevole del reato di cui all’art. 64, comma 1 lett. b), d.lgs.
09/04/2008 n. 81 e lo condannava alla pena di C 2.000,00 di ammenda, non
menzione

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo;
b)che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune da
errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che Carmelito Denaro,
quale rappresentante legale della Solidary Spa – nelle condizioni di tempo e di
luogo come individuate in atti – aveva omesso, all’interno della sede operativa
dell’azienda ubicata in Mezzago nella via delle Industrie n. 27 i di tenere
t
adeguatamente sgombrY: a) alcune vie di circolazione interne al locale deposito,
che conducevano alle uscite di emergenza; b) alcune uscite di emergenza dai
locali interni,’ determinando, così, una obiettiva situazione di concreto pericolo
per la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Ancora, nel predetto locale deposito e nelle contigue vie di circolazione
interna, non era stata posta una adeguata segnaletica sulle pareti e sul
pavimento, idoneg a favorire l’uscita dai locali & in caso di emergenza.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di
cui all’art. 64, comma 1 lett. b) d.lgs. 81/2008, come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non giuridicamente
pertinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, altresì,
infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal
giudice di merito (vedi sentenza impugnata pagg. 2 – 5).
2

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge
e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella
sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi
logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

3.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Carmelito
Denaro, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 12 Novembre 2013.

[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA