Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48481 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48481 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORSINI MASSIMILIANO N. IL 03/03/1987
avverso la sentenza n. 12186/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

RG 12387/15

Motivi della decisione
L’imputato ORSINI Massimiliano ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 21.4.2010,
appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al reato di cui
all’art. 385 c.p., condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla valutazione operata dalla
Corte circa commisurazione della pena nel minimo dì legge e delle attenuanti generiche nella
massima estensione.
dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 133 c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche nella massima estensione in relazione alle connotazioni oggettive e soggettive del
reato e non alla sua gravità in astratto ed alla condotta collaborativa dell’imputato.

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