Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48480 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48480 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COTIGA LUCIAN N. IL 27/04/1977
avverso la sentenza n. 4243/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
RG 12371/15
Motivi della decisione
L’imputato COTIGA Lucian ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
6.10.2014, appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla applicazione
della recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. in quanto il reato per cui si procede è diverso da quelli
precedenti ed anche risalenti nel tempo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla valutazione operata dalla
Corte circa la sintomatica pericolosità espressa dal fatto giudicato rispetto ai diversi precedenti.