Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48479 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48479 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE TOMMASO MARIO N. IL 05/01/1985
avverso la sentenza n. 1164/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
RG 12368/15
Motivi della decisione
L’imputato DE TOMMASO Mario ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 24.9.09,
appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al reato di cui
all’art. 385 c.p., condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico in ordine alla responsabilità ed alla
commisurazione della pena. Manifestamente infondato è in ordine al rigetto della istanza di
conversione della pena specificamente motivato in sentenza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità, sussistendo elementi per escluderla nonché in relazione alla commisurazione
della pena, che avrebbe potuto essere più equa. Non risulta cenno in ordine alla mancata
concessione della chiesta conversione della pena ai sensi della I. n. 689/81.