Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48478 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48478 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTTONE FRANCESCA N. IL 21/09/1949
avverso la sentenza n. 1133/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Geverale in persona del Dott.
che ha concluso per 1 2
4.2a o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, con sentenza del
25/11/2011, dichiarava Francesca Cottone responsabile del reato di cui
all’art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01 e di altre quattro violazioni alla normativa
edilizia per avere, quale proprietaria-committente, realizzato, in difetto di
sismica, su un fabbricato preesistente ad una elevazione f.t., un solaio di
interpiano delle dimensioni di mq. 25, con struttura in latero-cemento,
privo di pavimentazione, e una apertura con collocazione di ferri, ivi posti
per la realizzazione di un balcone. Condannava la prevenuta alla pena
ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, subordinatamente alla
demolizione dell’abuso.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse della Cottone, con sentenza del 31/5/2013, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa delle imputata con i seguenti
motivi:
-erronea applicazione dell’art. 44 d.P.R. 380/01, in relazione all’art. 9 L.R.
Sicilia n. 37/85;
-erronea applicazione dell’art. 165, co. 1, cod.pen. per omessa
motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio alla demolizione
del manufatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla concretizzazione dei
reati in contestazione e alla ascrivibilità di essi in capo alla prevenuta.

titolo abilitativo e delle altre autorizzazioni ex lege previste, in zona

Con i motivi di annullamento, in sintesi, la difesa della Cottone contesta la
sussistenza delle violazioni, in quanto la legislazione regionale ( art. 9, L.R.
37/85 ) acconsentirebbe gli interventi posti in essere dalla imputata,
senza necessità di previo rilascio di permesso di costruire; inoltre,
ingiustificata è da ritenere la subordinazione del beneficio ex art. 163

Le censure si palesano del tutto prive di fondamento.
il giudice di merito ha evidenziato come dalla istruttoria dibattimentale
sia emerso che la Cottone, nel fabbricato di vetusta costruzione, che in
atti di acquisto risulta qualificato “stalla”, sito alla via Napoli di Carini,
aveva fatto realizzare un solaio di interpiano, di mq. 25 circa, in
laterocemento, mentre nel prospetto veniva rilevata la creazione di una
apertura con collocazione di ferri fuoriuscenti, ivi posizionati al fine di
creare il piano di calpestio di un balcone; il tutto in difetto di
provvedimenti autorizzatori comunali e di nulla osta del Genio Civile.
Trattasi, in tutta evidenza, di opere di nuova realizzazione, determinanti
creazione di volume abitativo all’interno dell’immobile e modifica dei
prospetti, posti in essere in violazione del dettato normativo di cui all’art.
44 lett. b) d.P.R. 380/01.
E’ del tutto evidente, come il caso di specie non possa farsi rientrare tra
gli interventi regolati dalla legislazione regionale, richiamata dalla difesa,
non necessitanti di previo rilascio di permesso di costruire, proprio perchè
le opere realizzate hanno determinato creazione di nuovi volumi e
superfici utili e modifiche alla sagoma della struttura del fabbricato
preesistente; effetti, questi, che si pongono al di fuori della disciplina
dettata dall’art. 9, L.R. Sicilia n. 37/85 e ne esludono la applicazione.
Del pari manifestamente infondata è la seconda censura, perché in tema
di reati edilizi è legittima la subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla esecuzione della demolizione da parte del

t—

cod.pen. alla demolizione delle opere de quibus.

condannato, considerando che l’ordine di demolizione ha una funzione
ripristinatoria del bene offeso e si riconnette, quindi, all’interesse sotteso
all’esercizio dell’azione penale ( Cass. 17/1/2003, n. 18304; Cass. S.U.
3/2/1997, n. 714 ).
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Cottone abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannata al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 7/11/2013.

Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la

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