Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48477 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48477 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCICUTO ENZO N. IL 13/02/1974
avverso la sentenza n. 4848/2010 TRIBUNALE di FIRENZE, del
19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Geuerale in persona del Dott.
che ha concluso per 4.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 19/4/2012, ha dichiarato Enzo
Piccicuto responsabile del reato ex artt. 4 e 11, L. 628/61, per non avere
fornito le informazioni richieste dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Firenze con verbale dell’11/4/08, inviato con racc. a.r. e ricevuto
ottemperato alla prescrizione impartita l’1/6/08, prot. N. 7148. Lo stesso
è stato, quindi, condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda.
La difesa ha proposto appello, trasmesso a questa Corte ex art. 568 co. 5
cod.proc.pen., con i seguenti motivi:
-erronea

valutazione

delle

risultanze

processuali;

insussistenza

dell’elemento psicologico, visto che agli atti non risulta la prova della
consapevole scelta dell’imputato di omettere i versamenti dovuti;
-in ogni caso il prevenuto andava assolto ex art. 530 co. 2 cod.proc.pen.,
in quanto il materiale probatorio, acquisito in atti, è assolutamente
inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza aldi là di ogni ragionevole
dubbio;
-eccessività

del

trattamento

sanzionatorio,

in

relazione

alla

incensuratezza del Piccicuto e alla estrema tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare va rilevato che il difensore, avv. Antonio Voce, unico
sottoscrittore dell’atto di appello, avverso la sentenza che ha riconosciuto
responsabile l’imputato in relazione al reato contestato e,
conseguentemente condannato lo stesso alla pena della ammenda, non
risulta legittimato ad esercitare il patrocinio legale davanti alle
Magistrature Superiori.
Di tal chè, ex art. 613 cod.proc.pen., l’impugnazione va dichiarata
inammissibile, con condanna del Piccicuto, in applicazione del disposto di

i

dall’interessato il 17/4/08; il prevenuto non ha successivamente

cui all’art. 616 cod.proc.pen., alle spese processuali e al versamento di
una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenuta equa nella
misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 7/11/2013.

condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore

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