Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48477 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48477 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSTANTTNE MIHAI N. IL 03/07/1979
avverso la sentenza n. 3455/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
RG 12359/15
Motivi della decisione
L’imputato COSTANTINE Mihaj ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
11.6.2009 , appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p. condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto alla corretta motivazione resa dalla Corte in
ordine consumata condotta di evasione sulla base dell’ omesso rinvenimento da parte della
p.g. dell’imputato presso l’abitazione ove doveva essere ristretto, accertamento al quale si
aggiunge soltanto la testimonianza de relato non oggetto di doglianza in appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q• M•
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giacom PaoljDni
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 195 c.p.p. in relazione alla utilizzabilità delle
dichiarazioni rese dalla testimone BARDULEA Elena, in realtà riportate dal solo operante «de
auditu>> senza la escussione della sua fonte.