Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48475 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48475 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSSA ROBERTO N. IL 03/04/1947
avverso la sentenza n. 2682/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

12342/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:
Omessa considerazione delle deduzioni difensive sulla eccepita tardività della querela
rispetto alla indicata data di commissione del fatto oltre i 90 gg. da quello in cui è stata
sporta querela;
Omessa motivazione sulla natura dolosa del reato e sulla relativa dimostrazione;
Avvenuta prescrizione del reato.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico rispetto alla esauriente e corretta motivazione fornita dalla sentenza
in ordine all’analogo motivo di appello circa la tempestività della querela desunta dal momento
di conoscenza del fatto.
Il secondo motivo è generico anche rispetto alla genericità del relativo motivo di appello sul
punto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta motivazione che ha portato al
rigetto della analoga eccezione in appello, dovendosi considerare la sospensione del decorso
della prescrizione che fa cadere lo spirare del termine oltre la data della impugnata decisione.
E la inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare tale decorso del termie
prescrizionale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Anglo Ca ozzi

Il Presi ente
Giaco
Paoloni

L’imputato COSSA Roberto ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pisa in data 12.3.2009,
appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’art. 388
comma 4 c.p. e condannato a pena di giustizia.

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