Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48474 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48474 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUNTORNO ANDREA N. IL 31/10/1977
avverso la sentenza n. 5959/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /417 d
che ha concluso per t‘,( .1.3$ e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 12/2/2009, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Andrea Puntorno colpevole di
,,
1

diversi episodi di commercializzazione di sostanza stupefacente di tipo
cocaina e detenzione illegale di una pistola e munizioni; lo condannava

La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 18/3/2010,
confermava il decisum di prime cure.
Questa Corte, quarta sezione penale, con pronuncia del 2/2/2011,
decidendo sul ricorso avanzato dal Puntorno, ha annullato con rinvio la
sentenza della Corte distrettuale torinese, limitatamente al giudizio di
comparazione delle circostanze, alla concedibilità della diminuente di cui
all’art. 5, L. 895/67 e alla conseguente determinazione del trattamento
sanzionatorio.
Il Giudice di rinvio, con sentenza del 14/3/2012, ha confermato il diniego
della concessione delle attenuanti in giudizio di prevalenza
sull’aggravante, nonché dell’attenuante speciale ex art. 5, L. 895/67.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
,-

motivi:

-nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione,
in punto di errata valutazione della consulenza tecnico-balistica effettuata
sull’arma e in relazione al numero di cartucce rinvenute nella disponibilità
del Puntorno, in quanto non 30, bensì 5, e conseguente ingiustificato
diniego della attenuante di cui all’art 5, L. 895/1967.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

i

alla pena ritenuta di giustizia.

Va rilevato che la seconda sezione della Corte di Appello di Torino, a
seguito di sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata dalla quarta
sezione di questa Corte, col n. 12466/2011, era stata investita del
compito di colpare il vuoto motivazionale della precedente sentenza in
ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 5, L.
generiche,
Orbene il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata
pronuncia, in correlato all’esame del motivo di annullamento, formulato
in impugnazione, permette di ritenere non correttamente argomentato il
discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito, a sostegno del
decisum reso, e ciò per due ordini di motivi:
-in primis, perché la Corte distrettuale travisa, in maniera evidente, le
risultanze processuali, sostenendo che il Puntorno “è stato pacificamente
trovato nel corso della perquisizione nella detenzione presso la propria
abitazione di 30 cartucce e di una pistola Hopkins & Alien, calibro 32”; di
contro dagli atti acquisiti, considerata anche la perizia balistica eseguita
sull’arma e sul munizionamento, emerge che le cartucce ritrovate erano
in numero di 5, per arma comune, e che la pistola è di scarsa potenzialità
offensiva;
-secondariamente, perché, in maniera del tutto apodittica, il decidente
afferma che la detenzione della predetta arma, unitamente alle cartucce
(n. 30), fosse funzionale all’attività di spaccio svolta dal prevenuto.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza del vizio motivazionale
eccepito con il ricorso, questo Collegio ritiene di dovere annullare con
rinvio la sentenza impugnata, affinchè il giudice ad quem, nell’ottica delle
osservazioni svolte e nell’ottemperare al compito già devolutogli dalla
precedente sentenza di rinvio, n. 12466/2011, proceda alla
quantificazione della pena da infliggere all’imputato.

895/67 ed al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per quanto riguarda la
quantificazione della pena.

Così deciso in Roma il 6/11/2013.

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