Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48474 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48474 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TASCONE PAOLA N. IL 03/04/1967
avverso la sentenza n. 12100/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
RG 12297/15
Motivi della decisione
L’imputata TASCONE Paola ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 7.10.2008,
appellata dall’imputata, che ha riconosciuto la predetta responsabile in ordine al reato di cui
all’art. 385 c.p. condannandola a pena di giustizia.
La ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla rideterminazione della pena.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pa-gamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
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Il Pre idente
Giacorn4 Paoloni
Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto alla conferma della prima statuizione anche
sotto il profilo sanzionatorio.