Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48473 del 29/10/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48473 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Diaby Toure, nato 1’01/03/1990
avverso la sentenza del 19/04/2013 della Corte di Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Udito per la parte civile avv. //
Udito il difensore avv. //
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 19/04/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 08/11/2012 appellata da Diaby Toure, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990
(come contestato in atti) e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di
reclusione ed C 3.000,00 di multa – riduceva la pena ad anni uno di reclusione
ed C 2.000,00 di multa.
trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la pena inflitta era eccessiva
con conseguente necessità di riduzione della stessa.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle
risultanze processuali hanno accertato che Diaby Toure – nelle condizioni di
tempo e di luogo, come individuate in atti – aveva ceduto a Bersanu Adrian,
previo compenso di C 15,00, gr. 0,41 di eroina (vedi sentenza 2° grado pag. 1).
Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi de(
reatedi cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, come contestato in atti.
2. Le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla misura della pena inflitta,
anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa – sono infondate.
La Corte Territoriale – tenuto conto: a) che è stata concessa l’attenuante del
fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); b)che sono state
applicate le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata e sussistente
recidiva specifica infraquinquennale – ha inflitto una pena proporzionata all’entità
dei fatti, determinata in conformità dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Diaby Toure
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
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2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, limitatamente al
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 29 Ottobre 2013.