Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48472 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48472 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPALLINO GIUSEPPE N. IL 30/11/1984
avverso la sentenza n. 2792/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

RG 12215/15

Motivi della decisione
L’imputato SPALLINO Giuseppe ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Velletri in data
10.12.2007, appellata dall’imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p. condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa dalla Corte in ordine
al devoluto solo profilo psicologico rispetto al quale è stato ritenuto infondato il solo aspetto
dedotto, relativo ad anomalie di funzionamento della autovettura.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con
riguardo all’elemento psicologico del reato ascritto, non essendo stata valutata la incidenza su
di esso della motivazione del fatto e, in ogni caso, della assenza di motivazione sulla mancanza
di volontà di sottrarsi ai controlli.

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