Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48470 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48470 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLAC ( DO

IPACIDOI ANTONIO N. IL 10/08/1969
avverso la sentenza n. 371/2012 TRIBUNALE di POTENZA, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Placido Antonio ricorre per saltum contro l’indicata sentenza del Tribunale di Potenza in data 14/07/2014 che ne ha affermato la responsabilità in ordine al reato di calunnia
continuata (artt. 81, 368 cod. pen.) condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di un
anno e quattro mesi di reclusione.

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novem re 2015

Il ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, a suo
dire rilevabile ictu ()cui”; con motivi aggiunti pervenuti il 10 settembre 2015, deduce di avere
adoperato in denuncia soltanto ‘parole non corrette dal punto di vista linguistico’ tuttavia
ritenute calunniose dai giudici di merito.

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