Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48456 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48456 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRETI ILLER N. IL 11/09/1959
avverso la sentenza n. 1702/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Geinrale in persona del Dott.
011/1: eLsk-Q__
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
iédit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 aprile 2014, il Tribunale di Reggio Emilia aveva
condannato Preti Iller alla pena di euro 800,00 di ammenda e lo aveva dichiarato
responsabile del reato di cui all’art. 279, comma 2, del Dlgs. n. 152 del 2006,
perché nella sua qualità di procuratore speciale della Ditta Fagioli S.p.A., non
aveva rispettato le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione provinciale del
28/10/2010 ed in particolare, per non aver compilato i registri delle materie
prime, inoltre per l’assenza di controlli di messa a regime o la motivata richiesta

l’abbattimento sull’attività di carteggiatura veicoli; fatto accertato in data 5
settembre 2011, in Sant’Ilario d’Enza.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio
difensore, atto di appello sostenendo l’assenza di responsabilità dell’imputato, il
quale, pur essendo procuratore della Fagioli S.p.A., non era tuttavia investito dei
poteri e delle mansioni che avessero attinenza con la condotta a lui ascritta. Di
fatto, i poteri relativi ai suoi rapporti con A.R.P.A. erano limitati ad esami di
progetti, agibilità locali, collaudi di apparecchi, di centrali termiche, verifiche
periodiche di apparecchi di sollevamento e gru, documentazione tecnica per
carro pompe, libretti di immatricolazione e collaudo, verifiche periodiche e prove
di carico, verifiche di impianti di messa a terra. Peraltro, l’imputato non aveva
avanzato richiesta dell’autorizzazione in questione, che, al contrario, era stata
inoltrata da Annovazzi Rodolfo. In definitiva, l’imputato non aveva alcun potere
in materia di emissioni in atmosfera.
3. Con ordinanza del 10 febbraio 2015, la Corte di appello di Bologna, dichiarato
inammissibile l’appello disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di
Cassazione per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che l’impugnazione, per quanto concerne il vizio di violazione di
legge relativa alla fattispecie di cui all’imputazione, va considerata quale ricorso
per cassazione ed è fondata. L’art. 279, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 sanziona alternativamente con la l’arresto o l’ammenda, colui che,
nell’esercizio di un impianto o di un’attività, viola i valori limite di emissione o le
prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dall’Allegato I alla parte quinta del
decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo
271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente e, come
affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore ed
altro, Rv. 253048), tale contravvenzione è un reato proprio riferibile al “gestore
dell’attività” da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a
richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del citato d.lgs. E’ infatti evidente

di rinvio dell’emissione E11, la mancata applicazione della aspirazione e

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che il soggetto titolare di un’impresa potenzialmente pericolosa assume una
posizione di garanzia nei confronti dell’interesse collettivo alla tutela
dell’ambiente e deve perciò adottare tutte le misure che si rendano necessarie
per evitare di mettere in pericolo il bene protetto.
2. Presupposto perché sorga la responsabilità penale, quindi, è che il soggetto
agente sia investito dei poteri necessari per impedire l’evento. In definitiva, il
titolare della posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli
strumenti necessari per evitare il pericolo che l’obbligo giuridico imposto mira a

(cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980) perché la delega
di funzioni abbia rilevanza nell’ambito della attribuzione di penale responsabilità,
è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere
puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di
tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il
trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle
dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri
decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente
provata in modo certo.
3. Orbene, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto la responsabilità
penale dell’imputato, attribuendo particolare rilievo alla posizione di procuratore
speciale che lo stesso aveva nei rapporti con A.R.P.A., A.S.L. e I.S.P.E.L., nonché
al fatto che l’imputato fosse stato presente durante l’esecuzione degli
accertamenti da parte del personale ARPA, e concludendo per la sussistenza in
capo al Preti dell’obbligo giuridico di agire ex art. 279, comma 2, del menzionato
d.lgs. n. 152, in quanto responsabile aziendale nei confronti dell’A.R.P.A. per il
rispetto della normativa di competenza di tale organismo. La motivazione sul
punto è, tuttavia, carente.
4. Di fatti, poiché il reato per cui si procede è riferibile al “gestore dell’attività” da
cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere
l’autorizzazione (art. 269 d.lgs. 152 del 2006), il giudice di merito avrebbe
dovuto accertare se, in concreto, il Preti si fosse occupato dell’attività produttiva
svolta nella ditta Fagioli S.P.A. e avesse consapevolmente contribuito alla
violazione delle prescrizioni relative all’emissione previste dalla legge, dovendo,
in caso contrario, essere esclusa la sua responsabilità penale.
Tale vizio motivazionale impone, pertanto, l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per un nuovo giudizio

prevenire. E’ bene ricordare che, secondo il costante orientamento di legittimità

t

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015

Il Presidente

Il on igliere estensore

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