Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48455 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48455 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vuong Dinh Xuong, nato in Vietnam il 15/12/1962

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data
23/9/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/9/2014, la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della pronuncia emessa con rito abbreviato dal locale Tribunale
l’11/1/2013, dichiarava non doversi precedere nei confronti di Vuong Dinh Xuong
in ordine al reato di cui all’art. 147, d. Igs. 24 aprile 2006, n. 219, per esser
estinto per intervenuta prescrizione, ed assolveva lo stesso da quello di cui
all’art. 7, comma 5, I. 11 ottobre 1986, n. 713 – ad eccezione della condotta
relativa al sapone “Rico” – perché il fatto non sussiste; confermava nel resto la

Data Udienza: 27/10/2015

sentenza, così rideterminando la pena in 8 mesi, 10 giorni di reclusione e 820
euro di multa. Al Vuong era contestato di aver esercitato abusivamente la
professione di farmacista, ponendo in vendita e/o detenendo per la vendita
specialità medicinali commercializzabili esclusivamente in farmacia; del pari, di
aver detenuto per il commercio e/o messo in commercio il citato sapone,
prodotto cosmetico pericoloso per la salute.
2. Propone ricorso per cassazione il Vuong, personalmente, deducendo – con
unico motivo – la violazione di legge quanto agli artt. 42, 42, 47, comma 3, 348

cui all’art. 348 cod. pen. pur non ricorrendone i presupposti: i prodotti sarebbero
stati rinvenuti nel retrobottega del negozio, in punto non accessibile alla
clientela, e non vi sarebbe prova circa la finalità della detenzione stessa. Ancora,
i medesimi prodotti (asseritamente farmaceutici) non sarebbero stati sottoposti a
rigorosa analisi chimica, non potendo al riguardo ritenersi sufficiente la verifica
effettuata da una semplice laureata in Farmacia; lo stesso quanto al sapone
“Rico”, la cui analisi – specie in ordine alla presenza di mercurio iodato – sarebbe
avvenuta richiamando una nota A.i.f.a. del 22/4/2008 illeggibile e priva di
valenza alcuna. Lo stesso sapone, peraltro, risulterebbe regolarmente venduto
all’estero, sì da aver ingenerato nel ricorrente un errore collocabile nell’alveo
dell’art. 47, comma 3, cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella,
n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa
Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art.
606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocull; ciò in quanto l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

2

cod. pen.. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna per il delitto di

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla
ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato
alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,

4. Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il
giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al
provvedimento impugnato si evidenziano come del tutto infondate; ed invero,
dietro la parvenza di una violazione di legge, lo stesso invoca al Collegio una
nuova e diversa lettura delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai
Giudici di merito (tipologia e natura dei prodotti sequestrati, analisi effettuate),
sollecitandone una valutazione alternativa e più favorevole.
Il che, come indicato, non è consentito.
La censura, peraltro, oblitera del tutto la motivazione stesa proprio al
riguardo dalla Corte di appello, la quale ha confermato il giudizio di colpevolezza
del Vuong con un apparato argomentativo solido, fondato su oggettive risultanze
istruttorie e privo di illogicità. In particolare, quanto al delitto di cui all’art. 348
cod. pen., la sentenza ha ribadito che la destinazione alla vendita dei prodotti
doveva ritenersi presumibile alla luce della collocazione degli stessi, conservati
ancora inscatolati nel retrobottega di un negozio – quello gestito dal ricorrente adibito per l’appunto a vendita al dettaglio di prodotti orientali vari (“Asian
Market”); presunzione iuris tantum, certamente, ma non superata dal ricorrente,
il quale – neppure in questa sede – ha inteso offrire una giustificazione
alternativa alla detenzione dei prodotti.
Quanto, poi, al loro carattere medicinale, tale da legittimare l’imputazione
mossa, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza risulta ancora del
tutto logica; in particolare, la Corte ha richiamato l’accertamento compiuto da
una farmacista, la quale aveva rilevato che «alcuni dei prodotti sequestrati
contenevano principi attivi che necessitavano della presentazione di ricetta
medica per la vendita…alcuni di tali prodotti erano medicinali a tutti gli effetti», sì
da configurare il reato contestato. Orbene, a fronte di tale argomento, il
ricorrente muove censure del tutto apodittiche e generiche, contestando la
mancanza di analisi appropriate e la metodologia impiegata da «una Dott.ssa in
Farmacia rinvenuta nelle vicinanze della sede della Polizia Giudiziaria operante»;
censura, all’evidenza, priva di ogni specificità e che, inoltre, non tiene conto della

3

251760).

scelta processuale operata dal Vuong – rito abbreviato, quindi giudizio allo stato
degli atti -, opportunamente richiamata dalla sentenza proprio sul punto in
esame.
Negli stessi termini, poi, deve concludersi quanto al prodotto cosmetico di
cui al capo c), oggetto ancora di doglianza palesemente generica. In particolare,
premesso che la Corte di appello ha dichiarato che non sussisteva alcun dubbio
circa la presenza nel sapone “Rico” di mercurio iodato, «sostanza che non poteva
per la sua pericolosità essere venduta in Italia»; ciò premesso, il ricorrente si

base di una nota A.i.f.a. del 22 aprile 2008, «completamente illeggibile e priva di
valenza alcuna, sia rispetto alla classificazione del medesimo quale farmaco o
cosmetico, sia rispetto alla presunta pericolosità del medesimo per la salute».
Asserzione apodittica ed indimostrata, come tale inidonea a confutare specie, si ribadisce, a seguito di giudizio abbreviato – le conclusioni espresse
dalla Corte di appello; al pari di quella per cui il Vuong sarebbe caduto in errore
scusabile, trattandosi di prodotto «regolarmente venduto all’estero», il cui
carattere pericoloso non era conosciuto al ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015

Il Presidente

limita alla vaga affermazione per cui tale presenza sarebbe stata accertata sulla

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