Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48451 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48451 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Gambale Emanuele, nato a Messina il 25/11/1975, in qualità di parte offesa
avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Messina,
in data 9 marzo 2013 nel procedimento penale a carico di Pisciotta
Michelangelo;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 9 marzo 2013 il GIP presso il Tribunale di Messina

disponeva de plano l’archiviazione del procedimento penale a carico di
Pisciotta Michelangelo indagato per truffa in danno di Gambale Emanuele,
nonostante che la parte offesa avesse proposto opposizione alla richiesta di
archiviazione avanzata dal P.M.

2.

Contro detto decreto ricorre la persona offesa lamentando violazione

di legge e vizio della motivazione poiché il GIP, a fronte della richiesta di

Data Udienza: 21/11/2013

archiviazione del PM e dell’opposizione ad essa proposta dalla parte offesa
aveva de plano disposto l’archiviazione, senza previamente fissare l’udienza
camerale.

1.

Il ricorso è infondato.

2.

In punto di diritto deve essere osservato che per consolidata

giurisprudenza di questa Corte Suprema esiste un diritto d’intervento della
parte offesa, che abbia adempiuto l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408
c.p.p., comma 2, a prendere visione degli atti, ad interloquire nel
procedimento con la forma specifica dell’opposizione, a fornire materiale
probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all’udienza camerale
fissata a norma degli artt. 409 e 410 c.p.p., qualora – s’intende l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n. 5202 dell’11.11.2003,
dep. 10.2.2004; Cass. Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass. Sez.
5, n. 155 del 15.1.93, dep. 1.4.93).

3.

In proposito va ricordato che l’inammissibilità dell’opposizione della

persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare
esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall’art. 410 c.p.p.,
comma 1 e non da altre ragioni.

4.

In particolare è stato statuito che nell’archiviare “de plano” gli atti

nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo
comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari
deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di
reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto
delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto,
si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni
caso, diritto all’ascolto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 21/04/2006
Cc. (dep. 15/05/2006) Rv. 234453).

5.

Pertanto è pacifico che: “L’archiviazione può essere pronunciata “de

plano”, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove
ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa
indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della
notizia di reato” (Cass.Sez. 4, Sentenza n. 167 del 24/11/2010 Cc. (dep.
04/01/2011 ) Rv. 249236).

6.

Nel caso di specie il Gip legittimamente ha ritenuto l’opposizione

inammissibile, motivando sull’infondatezza della notizia di reato e rilevando

non potendo considerarsi l’escussione della teste indicata, trattandosi di
una teste che (..) non è in grado di riferire circostanze diverse da quelle già
riferite dal Gambale>>.
Pertanto nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato
che correttamente ha disposto l’archiviazione “de plano”, essendo
inammissibile l’opposizione proposta dalla parte offesa.

7. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

che l’opponente non ha indicato specifiche investigazioni suppletive «tale

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