Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48450 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48450 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Lungaro Giovanna, nata a Palermo il 18/7/1970
avverso l’ordinanza 28/2/2012 della Corte d’appello di Palermo, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Lungaro Giovanna ha proposto ricorso per cassazione avverso

l’ordinanza 28/2/2012 con la quale la Corte d’appello di Palermo ha rigettato
l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza
17/6/2011 con la quale il Tribunale di Palermo l’ha condannata alla pena di
mesi quattro e giorni 15 di reclusione ed €.2.100,00 di multa per il reato di
cui all’art. 648 cod. pen, deducendo violazione di legge e vizio della

1

Data Udienza: 21/11/2013

motivazione e dolendosi di non aver avuto conoscenza del procedimento
svoltosi in contumacia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità poichè manifestamente infondati.
Risulta dagli atti, ed è ammesso dalla stessa ricorrente, che la

Lungaro ricevette personalmente la notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza di primo grado. Non sussistono, pertanto, i presupposti per
ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, dal
momento che l’imputata contumace, ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento (vale a dire la sentenza di condanna) avendo personalmente
ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza emessa nei suoi
confronti.
3.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2013

Il Consigl’ere estensore

2.

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