Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48449 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48449 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da : Ferraretti Armando n. a Foggia il 04/09/1973;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari in data 28/03/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente
alla pena;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, C. A. Mari, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Ferraretti Armando ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte d’Appello di Bari di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia per il
reato di cui al’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla
condotta di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina in
diciannove dosi medie singole destinata ad un uso non esclusivamente
personale.

Data Udienza: 13/10/2015

2. Con un unico motivo lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 73, comma 5,
del d.P.R. cit., avendo la sentenza, da un lato, continuato a ritenere la natura
circostanziale del reato nonostante le modifiche apportate al comma 5 predetto
dal d.l. n. 146 del 2013 e, dall’altro, erroneamente tenuto conto, nella
determinazione della pena, dei limiti edittali precedenti a dette modifiche in

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, emessa in data 28/03/2014, non appare avere
considerato che, con il d.l. 26/12/2013 n. 146, convertito in I. 21/02/2014 n.10,
l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73, in precedenza pacificamente configurabile
come circostanza attenuante, era già stata “rimodellata” come ipotesi di reato
autonomo (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 27955 del 12/06/2014, Giberti, Rv.
259400) mentre il limite edittale massimo, in precedenza coincidente con quello
di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, era stato diminuito ad anni
cinque di reclusione ed euro 26.000 di multa.
Infatti la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado che aveva
operato il giudizio di bilanciamento tra ipotesi lieve e recidiva ha, da un lato,
continuato evidentemente a considerare detta ipotesi come circostanza e,
dall’altro, espressamente ritenuto limite edittale detentivo massimo ancora
quello di anni sei, così giungendo in ogni caso, anche a volere ritenere in
concreto ininfluente il primo aspetto (giacché la circostanza attenuante è stata
ritenuta prevalente sulla recidiva), ad irrogare una pena comunque definibile
come “illegale” (cfr. notizia di decisione Sez. U. del 26/06/2015 nel ricorso
proposto da Della Fazia Domenico di affermazione di illegalità della pena anche
quando la stessa rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta,
nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 47296 del 11/11/2014, Careddu, Rv. 260674).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Appello di Bari che, nel rideterminare il trattamento
sanzionatorio, terrà conto anche delle modifiche ulteriormente apportate alla
fattispecie di cui al comma 5, successivamente alla sentenza impugnata, dalla I.
16/05/2014, n. 79, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 36 del 2014 (che ha
in particolare previsto il nuovo limite edittale minimo di mesi sei di reclusione ed
euro 1.032 di multa ed il nuovo limite edittale massimo di anni quattro di
reclusione ed euro 10.329 di multa).
2

particolare muovendo dal limite edittale massimo detentivo di anni sei.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015

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