Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48446 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48446 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
SANTORO Giovanni n.7 dicembre 1988
avverso l’ordinanza emessa il 15 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. Maria Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 17/09/2013

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Ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza in data 15 aprile 2013 il Tribunale di Napoli ha confermato

l’ordinanza emessa il 23 marzo 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti
di Santoro Giovanni in ordine al reato di rapina aggravata commessa ai danni del deposito di
medicinali denominato DAMAR.
Avverso la predetta ordinanza il Santoro propone, tramite il difensore, ricorso per

cassazione. Con il ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale
con riferimento all’art.309 commi 5 e 10 cod.proc.pen. in quanto gli atti presentati a norma
dell’art.291 cod.proc.pen., posti a fondamento della misura custodiale, e gli elementi
sopravvenuti erano stati trasmessi al giudice del riesame 1’8 aprile 2013, benché fossero stati
richiesti in data 2 aprile 2013, quindi oltre il quinto giorno dalla richiesta; il Tribunale del
riesame aveva omesso di dichiarare inefficace la misura ex art.309 comma 10 cod.proc.pen. e
nella motivazione dell’ordinanza nemmeno aveva fatto cenno della relativa eccezione difensiva
sollevata all’udienza camerale del 15 aprile 2013.

Considerato in diritto
3.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il quinto giorno dalla richiesta del riesame, entro il quale doveva avvenire la
trasmissione degli atti, scadeva in un giorno festivo (domenica 7 aprile 2013), per cui il
termine era prorogato di diritto al giorno successivo. E’ da tale ultimo giorno che iniziava a
decorrere il termine di dieci giorni per la decisione sul riesame. Come hanno, infatti, statuito le
Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 155 del 29.09.2011, Rossi, Rv. 251495; cfr. anche
sez.VI 11 gennaio 2013 n.,4301, Musumeci), nelle ipotesi in cui è previsto che il termine
assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine
assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il
precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì
lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
A norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento va
trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

2.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art.94 disp. att. c.p.p..
Roma 17 settembre 2013

il cons. est.

Il Presidente

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