Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48445 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48445 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YAHI AREZKI N. IL 22/10/1952
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 126/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/02/2015

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/seittite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/11/2015

Considerato in fatto
1. Yahi Arezki, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorre
avverso l’ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione
emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 23 febbraio 2015, depositata il successivo 10
marzo e notificata a mezzo pec al difensore il 17 marzo, denunciando, con unico ampio
motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare
riguardo all’art.315 c.p.p. e la carenza di motivazione in ordine alla pretesa sussistenza

2. Il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso per tardività.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il
rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è tardivo e come tale inammissibile essendo stato depositato il 16
aprile 2015, ben oltre il termine di quindici giorni di cui agli artt.585, comma primo,
letta) c.p.p. per i provvedimenti emessi all’esito di procedimento in camera di consiglio,
termine decorrente dalla data di notifica e scaduto, per quanto sopra indicato in punto di
fatto, il giorno 1 aprile 2015.
2. Giova invero rilevare che ai sensi della citata disposizione il termine per la
proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla domanda di
riparazione per l’ingiusta detenzione è di giorni quindici, decorrenti della notifica della
ordinanza conclusiva del procedimento, dovendosi applicare le norme del codice di rito
penale, nonostante si controverta della esistenza di un’obbligazione pecuniaria nei
confronti di persona colpita da misura cautelare custodiale. (in tal senso, ex multis,
Sez.IV, 16.10.2013, n.45409).
3. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 in favore della cassa per le ammende. Possono essere invece
compensate quelle tra le parti poiché nella memoria difensiva l’Avvocatura si è limitata
ad una mera resistenza al proposto ricorso e non ha rilevato l’eccezione.

P.Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2015
Il Consiglie e

-nsore

Il Pres dente

della colpa grave o del dolo.

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